DELIBERAZIONE 24 luglio 2009 - Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilita'' del numero su rete fissa. (Deliberazione n. 41/09/CIR). (09A09911)

L'AUTORITA'

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 24 luglio 2009;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 98, comma 11;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e in particolare, l'art. 1, comma 3, secondo cui «I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni» e l'art. 1, comma 4, secondo cui «l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' sanzionata dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall'art. 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»;

Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito: Autorita') n. 4/06/CONS, relativa al «Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari»;

Vista la delibera dell'Autorita' n. 274/07/CONS recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalita' di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso»;

Vista la delibera dell'Autorita' n. 4/03/CIR recante «Integrazione della disposizioni in materia di Carrier Preselection: norme in materia di disattivazione della prestazione»;

Vista la delibera dell'Autorita' n. 27/08/CIR recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per l'anno 2008»;

Vista la delibera dell'Autorita' n. 68/08/CIR recante «Disposizioni in merito alla capacita' giornaliera di evasione delle richieste di migrazione ai sensi della delibera n. 274/07/CONS»;

Vista la circolare dell'Autorita' del 9 aprile 2008, recante le modalita' attuative della delibera n. 274/07/CONS per il passaggio degli utenti finali tra operatori, e relativi allegati tecnici, che costituiscono parte integrante e sostanziale della circolare;

Visto l'Accordo Quadro sottoscritto dagli operatori in data 14 giugno 2008 per il passaggio degli utenti finali, in attuazione della delibera n. 274/07/CONS, pubblicato sul sito internet dell'Autorita' il 21 luglio 2008;

Vista la delibera dell'Autorita' n. 1/09/CIR recante «Diffida, ai sensi dell'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, agli operatori di rete fissa ad adempiere alle previste disposizioni normative in materia di migrazione»;

Vista la delibera dell'Autorita' n. 23/09/CIR recante «Disposizioni attuative delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS in merito alla fornitura del codice di migrazione da parte degli operatori di rete fissa»;

Vista la comunicazione del 27 marzo 2009, anticipata sul sito dell'Autorita' e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2009, con cui e' stato dato avvio al procedimento relativo alle procedure di trasferimento delle utenze tra operatori di rete fissa;

Considerato, in linea con quanto richiamato nelle premesse alla delibera n. 274/07/CONS, che gli operatori non SPM (Significativo Potere di Mercato) sono sottoposti agli obblighi regolamentari derivanti:

dall'art. 28, comma 1 del Codice delle comunicazioni, che impone agli operatori autorizzati di rispettare le condizioni imposte per l'autorizzazione generale tra cui quelle indicate al comma 8 della parte A dell'allegato 1 al predetto Codice delle comunicazioni ovvero «a rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche, come indicato...»;

dall'art. 70 del Codice delle comunicazioni, in base al quale i tempi di attivazione e di disattivazione, del servizio, costituiscono elementi che devono necessariamente far parte del contenuto minimo della disciplina contrattuale;

dai principi di cui all'art. 13 del Codice delle comunicazioni, poiche' i tempi di migrazione rappresentano un elemento rilevante ai fini della scelta da parte dei consumatori e, di conseguenza, la certezza, la trasparenza e l'adeguata pubblicita' delle informazioni relative a tale elemento consentono ai consumatori stessi di trarre il massimo beneficio dalla concorrenza nello specifico mercato;

Considerato, parimenti, quanto inoltre premesso alla delibera n. 274/07/CONS laddove si chiariva che l'intervento con una regolamentazione bilaterale, fonte di obblighi anche per gli operatori che non abbiano significativo potere di mercato, derivava dalla necessita' di prevedere tempi certi di passaggio al fine di soddisfare una esigenza di tempestivita' del processo oltre che consentire al consumatore, nell'ipotesi di un eventuale ritardo, di poter verificare l'origine del disservizio ed adire le necessarie azioni a tutela dei propri interessi;

Considerato che quanto sopra riportato si pone in coerenza con quanto stabilito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 laddove, all'art. 1, comma 3, recita testualmente: «I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni»;

Considerato che lo stesso art. 1 della succitata legge 2 aprile 2007, n. 40 attribuisce, al comma 4, poteri di vigilanza e di regolazione all'Autorita', prevedendo che le eventuali violazioni riscontrate siano sanzionate ai sensi dell'art. 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall'art. 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286);

Considerato, con riferimento al percorso regolamentare che ha condotto alle attuali procedure di trasferimento delle utenze, che la delibera n. 4/06/CONS definiva, in prima istanza, principi e procedure per il passaggio dei clienti tra operatori agli articoli 17, 18 e 20;

Considerato che viene previsto nelle premesse alla delibera n. 4/06/CONS, con riferimento alle condizioni attuative degli obblighi regolamentari per la gestione del passaggio tra operatori, previste agli articoli 17, 18 e 20 della delibera n. 4/06/CONS, nonche' alle misure a garanzia dei diritti degli utenti finali, delineate alla sezione 4.4 dell'allegato A alla stessa delibera, che le modalita' di effettiva implementazione di tali misure verranno verificate dall'Autorita', anche mediante interlocuzione con le associazioni dei consumatori e gli operatori. Nella stessa delibera si ritiene opportuno che, nel corso del processo di implementazione, laddove ne ravveda la necessita', l'Autorita' riveda tali misure al fine di introdurre adeguamenti e correttivi che garantiscano effettivamente, da un lato, il diritto degli utenti finali di scegliere il proprio operatore di accesso e, dall'altro lato, condizioni di equa ed effettiva competizione tra gli operatori;

Considerato che nel punto 309 dell'Allegato A alla delibera n. 4/06/CONS, relativamente alla modalita' di gestione dei passaggi tra servizi di unbundling e servizi di accesso delle divisioni commerciali di Telecom Italia, l'Autorita' riteneva, nel contemperare le esigenze di favorire lo sviluppo dei servizi di accesso disaggregato e di garantire agli utenti il diritto di scegliere il proprio fornitore di servizi di comunicazione, che le procedure di disattivazione del...

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