DELIBERA 31 maggio 2017 - Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilita' dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136» - aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» con delibera n. 556 del 31 maggio 2017. (17A04670)

IL PRESIDENTE Premessa Il 7 settembre 2010 e' entrato in vigore il «Piano straordinario contro le mafie», varato con legge n. 136 del 13 agosto 2010, che prevede importanti misure di contrasto alla criminalita' organizzata e nuovi strumenti per prevenire infiltrazioni criminali. Agli articoli 3 e 6 della legge e' disciplinato lo strumento della tracciabilita'. L'Autorita' ha adottato, in materia, tre atti di determinazione, rispettivamente n. 8 del 18 novembre 2010, recante «Prime indicazioni sulla tracciabilita' finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187», n. 10 del 22 dicembre 2010, recante «Ulteriori indicazioni sulla tracciabilita' dei flussi finanziari» e n. 4 del 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilita' dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136», che sostituisce le due determinazioni precedenti. Alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito «Codice»), nonche' del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» (di seguito, «Correttivo»), l'Autorita' ha aggiornato la determinazione n. 4 del 2011, al fine di adeguare le disposizioni ivi contenute alle nuove disposizioni codicistiche nonche' alla giurisprudenza e prassi consolidata. La determinazione non contiene disposizioni sul versamento del contributo all'Autorita' dovuto dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dagli operatori economici, dal momento che tali aspetti sono definiti nelle delibere annualmente emanate dall'Autorita' ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 1. Le finalita' della legge n. 136/2010 In linea generale, la ratio delle norme dettate dalla legge n. 136/2010 e' quella di prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguita' con la criminalita' organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale. A tal fine, tra l'altro, la legge prevede che i flussi finanziari collegati ad un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, debbano essere tracciati, in modo tale che ogni incasso e pagamento possa essere controllato ex post. Dunque, la legge non si occupa dell'efficienza della spesa pubblica, ma si preoccupa di stabilire un meccanismo che consenta agli investigatori di seguire il flusso finanziario relativo ad un contratto di appalto, al fine di identificare i soggetti coinvolti nei flussi finanziari relativi a un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, onde evitare, mediante un meccanismo di trasparenza, che il denaro pubblico finisca nelle mani delle mafie e, piu' in generale, che ci sia nell'esecuzione di contratti pubblici il coinvolgimento di imprese in contiguita' con la criminalita' organizzata. Il percorso di prevenzione disegnato dal legislatore con la legge n. 136/2010 organizza e mette a regime esperienze e prassi consolidate, sia pure calibrate su specifici interventi o settori di attivita': l'art. 3 della legge n. 136/2010 generalizza una forma di controllo dei contratti pubblici, quella della tracciabilita' finanziaria, che non costituisce un inedito nel nostro panorama legislativo. Essa, infatti, trova un precedente immediato nell'art. 176, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dedicato all'affidamento a contraente generale. Nel nuovo Codice, nella Parte V dedicata alla disciplina delle infrastrutture e insediamenti prioritari, l'art. 202 prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, per le quali e' istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato di coordinamento. Il secondo comma del citato art. 202 stabilisce, altresi', che alle infrastrutture e insediamenti prioritari si applicano le modalita' e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui il controllo dei flussi finanziari e' attuato secondo le modalita' e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e successivi aggiornamenti. Inoltre, la tracciabilita' ha trovato applicazione per specifici interventi quali la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione dell'Expo 2015, con espresse disposizioni di legge, ed i relativi provvedimenti attuativi. Una funzione di indirizzo e' stata svolta, nello specifico campo delle grandi opere e degli interventi relativi ad Abruzzo ed Expo 2015, dall'apposito Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP, ex CCASGO) istituito presso il Ministero dell'interno. Le linee guida emanate dal CCASIIP costituiscono un puntuale parametro interpretativo della normativa sulla tracciabilita' (v. linee guida in attuazione dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 39/2009, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 agosto e del 31 dicembre 2010, aggiornate con delibera del 19 giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 luglio 2013;

v. linee guida in attuazione dell'art. 3-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 aprile 2011, del 7 dicembre 2013 e del 10 maggio 2014). L'informazione tracciante opera con le stesse proprieta' di un codice identificativo e deve, pertanto, essere funzionale all'attivita' ricostruttiva dei flussi;

inoltre, occorre garantire che non sia dispersa l'informazione finanziaria identificativa del contratto o del finanziamento pubblico a cui e' correlata ogni singola movimentazione di denaro soggetta a tracciabilita'. I pilastri fondamentali dell'art. 3 della legge n. 136/2010 sono: a) l'utilizzo di conti correnti dedicati per l'incasso ed i pagamenti di movimentazioni finanziarie derivanti da contratto di appalto;

b) il divieto di utilizzo del contante per incassi e pagamenti di cui al punto a) e di movimentazioni in contante sui conti dedicati;

c) l'obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per i pagamenti. Resta ferma, infine, l'applicazione delle ulteriori disposizioni dettate in materia di contrasto alla criminalita' organizzata, ove prevedano controlli piu' stringenti rispetto alle misure di cui alla legge n. 136/2010. 2. Ambito di applicazione 2.1 Soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilita' In linea generale, in considerazione del fatto che la normativa in esame ha finalita' antimafia e che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici, sono senz'altro tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilita' tutti i soggetti sottoposti all'applicazione del Codice;

di conseguenza l'art. 3 della legge n. 136 si applica alle stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, dalla lettera a) alla lettera o) del Codice. 2.2 La filiera delle imprese Il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 afferma: «Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche' i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali (...)». Nel definire la nozione di «filiera» e' necessario tener presente la ratio ispiratrice delle norme in questione, ravvisabile, come visto, nella finalita' di prevenire infiltrazioni malavitose, di contrastare le imprese che, per la loro contiguita' con la criminalita' organizzata, operano in modo anticoncorrenziale e di facilitare l'attivita' di investigazione, permettendo un piu' agevole controllo ex post degli incassi e dei pagamenti connessi alle commesse pubbliche. Si comprende, allora, come il concetto di filiera delle imprese abbia assunto un ruolo chiave nell'interpretazione degli obblighi scaturenti dall'art. 3 della legge n. 136/2010. Al riguardo si osserva che il decreto-legge n. 187/2010, all'art. 6, comma 3, ha indicato i confini perimetrali della nozione, facendovi rientrare i subappalti di cui all'art. 118 del vecchio Codice, nonche' i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. L'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 187/2010 chiarisce, infatti, che l'espressione «filiera delle imprese» deve intendersi riferita «ai subappalti come definiti dall'art. 118, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto». Per effetto dell'entrata in vigore del nuovo Codice il riferimento ai subappalti e' ora da intendersi all'art. 105 del decreto legislativo 50/2016 e la definizione di subappalto e' quella contenuta al comma 2 del medesimo articolo. In argomento, si ricorda che l'art. 93, comma 2, del decreto legislativo n. 159/2011, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nel disciplinare il potere prefettizio di accesso ai cantieri, precisa che le imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici sono «tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti». Cio' risulta anche coerente con la finalita' di...

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