Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
Vista la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 8;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Considerato che la citata legge delega n. 11 del 2016 statuisce che "entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 22 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche alla rubrica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
La rubrica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' cosi' modificata: "Codice dei contratti pubblici".
Art
2.
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera tttt)".
Art
3.
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "ragionale" e' sostituita dalla seguente: "regionale".
Art
4.
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
-
dopo la lettera oo), sono inserite le seguenti: "oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo piu' elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;
oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11;";
oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilita' di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da cio' derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalita'.
oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalita' di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonche' per incrementare il valore del bene e la sua funzionalita';";
alla lettera uu), dopo le parole: "l'esecuzione di lavori", sono inserite le seguenti: "ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori";
alla lettera zz), la parola: "concessionario", ovunque ricorra nella presente lettera, e' sostituita dalle seguenti: "operatore economico" e al secondo periodo, dopo le parole: "in condizioni operative normali," sono aggiunte le seguenti: "per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili";
alla lettera eee), dopo le parole: "si applicano" sono aggiunte le seguenti: ", per i soli profili di tutela della finanza pubblica,";
alla lettera vvvv), il segno: "." e' sostituito dal seguente: ";";
la lettera aaaaa), e' sostituita dalla seguente: "aaaaa) «categorie di opere specializzate», le opere e i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalita';";
alla lettera ggggg) il segno: "." e' sostituito dal seguente: ";";
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dopo la lettera ggggg), sono aggiunte le seguenti:
"ggggg-bis) «principio di unicita' dell'invio», il principio secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati;
ggggg-ter) «unita' progettuale», il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto;
ggggg-quater) «documento di fattibilita' delle alternative progettuali», il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si da'...