DELIBERA 1 maggio 2016 - Collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo tra la A22 e la S.S. 467 «Pedemontana» - misure di defiscalizzazione, ai sensi dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (CUP F81B03000120001). (Delibera n. 13/2016). (16A08757)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo comitato la funzione di definire le linee guida in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ferme restando le competenze delle autorita' di settore;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, tra l'altro, all'art. 36, comma 1, nel modificare l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, conferma la competenza di questo comitato in materia di atti convenzionali con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), istituito con delibera 8 maggio 1996, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 138/1996), che, all'art. 1, prevede che, su richiesta di questo comitato o dei ministeri interessati, lo stesso nucleo esprima parere in materia tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilita';

Visto l'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012) e successive modifiche e integrazioni, che: i) introduce misure di defiscalizzazione al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente e da realizzare con i contratti di partenariato pubblico privato;

ii) prevede l'utilizzo delle misure stesse anche per le infrastrutture di interesse strategico gia' affidate o in corso di affidamento con analoghi contratti di partenariato pubblico privato, nel caso in cui risulti necessario ripristinare l'equilibrio del piano economico-finanziario (PEF);

iii) stabilisce che la misura massima del contributo pubblico a fondo perduto, incluse le suddette misure, non puo' eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento;

iiii) demanda specifici adempimenti a questo comitato, che si pronunzia previo parere del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), che allo scopo e' integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 18 febbraio 2013, n. 1, (Gazzetta Ufficiale n. 206/2013), successivamente integrata con delibera 8 novembre 2013, n. 72 (Gazzetta Ufficiale n. 135/2014), con la quale questo comitato ha approvato le «Linee guida per l'applicazione delle misure di agevolazione fiscale previste dall'art. 18 della legge n. 183/2011», le quali dettano peculiari previsioni in merito alle opere di interesse strategico in corso di affidamento;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare: l'art. 200, comma 3, che prevede che in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, all'esito della quale, il suddetto Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo n. 228/2011, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

l'art. 201, comma 9, che prevede che, «fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea»;

l'art. 214, comma 2, lettera d) e f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;

l'art. 216, comma 1, che prevede che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, risulta ammissibile all'esame di questo comitato;

Vista la disciplina vigente in materia di codice unico di progetto (CUP) e, in particolare: la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni' progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n...

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