DELIBERA 1 agosto 2014 - Sisma Regione Abruzzo: assegnazione di risorse per la ricostruzione di immobili privati e per spese obbligatorie di assistenza alla popolazione (decreto-legge n. 43/2013 e legge di stabilita' n. 147/2013). (Delibera n. 23/2014). (14A09767)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, il quale prevede che ogni progetto di investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri (OPCM) 9 aprile 2009, n. 3754, art. 11;

15 maggio 2009, n. 3769, art. 1;

9 luglio 2009, n. 3789, art. 5, cosi' come modificato dall'OPCM 15 settembre 2009, n. 3808, art. 9;

27 novembre 2009, n. 3827, art. 13;

23 marzo 2012, n. 4013, articoli 13, 14 e 15, con le quali sono stati disposti benefici per l'assistenza alla popolazione finalizzati, tra l'altro, a offrire ai cittadini, la cui abitazione principale di proprieta' o in affitto sia stata danneggiata o distrutta a seguito del sisma del 6 aprile 2009, una sistemazione alloggiativa alternativa fino alla data del rientro nelle proprie case;

Viste l'OPCM 30 luglio 2009, n. 3797, art. 5, volta a favorire il deposito temporaneo del mobilio e il trasloco da/verso le unita' immobiliari danneggiate/riparate, la richiamata OPCM n. 3789/2009, art. 3, concernente gli indennizzi per i beni mobili danneggiati o distrutti dal sisma e l'OPCM 21 aprile 2010, n. 3870, art. 10, concernente benefici in favore di nuclei con fragilita' sociali;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilita' dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della richiamata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonche' la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visti in particolare gli articoli 67-bis e 67-ter del predetto decreto-legge n. 83/2012, che, nel sancire la chiusura dello stato di emergenza nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma, dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione (USR), competenti rispettivamente per la Citta' di L'Aquila (USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico (USRC), l'affidamento del coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali (DISET) della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' l'esecuzione del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione del cratere abruzzese da parte degli USR citati;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Visto in particolare l'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del citato decreto-legge n. 43/2013, relativo all'utilizzo delle risorse programmate con la delibera CIPE 21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1, voce «assistenza alla popolazione»;

Visto in particolare l'art. 7-bis, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 43/2013, il quale, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, autorizza fra l'altro la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo altresi' che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio;

Visto il comma 2 del citato art. 7-bis, il quale dispone, tra l'altro, che i contributi siano erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi e che sia prevista la revoca, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalita' diverse, con obbligo di restituzione del contributo da parte del beneficiario in tutti i casi di revoca;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' per l'anno 2014) e in particolare la tabella E recante il rifinanziamento del citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43/2013 nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualita' 2014 e 2015 (missione sviluppo e riequilibrio territoriale);

Visto l'art. 1, comma 254, della predetta legge n. 147/2013, il quale stabilisce che per gli interventi di cui al citato art. 7-bis l'erogazione dei contributi avvenga nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli Enti locali e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili, prevedendo che il CIPE possa autorizzare gli Enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione;

Visto il successivo comma 255 del citato art. 1, il quale prevede che, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione, il CIPE possa inoltre destinare quota parte delle dette risorse anche al finanziamento degli...

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