DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2005, n. 227 - Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53

Coming into Force19 Novembre 2005
End of Effective Date31 Dicembre 2007
Published date04 Novembre 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/11/04/005G0245/CONSOLIDATED/20071228
Enactment Date17 Ottobre 2005
Official Gazette PublicationGU n.257 del 04-11-2005
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare gli articoli 1 e 5;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo Istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 95;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;

Considerato che nella seduta del 28 luglio 2005 della Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' stata registrata la mancata intesa sull'articolo 2, comma 5, relativo alla possibilita' per le Regioni di utilizzare, per l'accesso all'insegnamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, il canale formativo previsto dallo schema stesso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 agosto 2005, con la quale si e' provveduto a stralciare dal testo dello schema la norma sulla quale non si e' realizzata l'intesa, rinviando ad un successivo decreto legislativo correttivo le modalita' della predetta utilizzazione;

Acquisiti i pareri delle Commissioni 7ª e 5ª del Senato della Repubblica, resi, rispettivamente, in data 5 ottobre 2005 e 12 ottobre 2005, e delle Commissioni VII e V della Camera dei deputati, resi in data 11 ottobre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita' della formazione iniziale dei docenti

  1. I docenti delle varie comunita' di apprendimento sono i protagonisti, insieme agli alunni, del processo educativo e svolgono un ruolo attivo nel cambiamento del sistema di istruzione e formazione.

  2. La formazione iniziale e permanente dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione e' finalizzata a valorizzare l'attitudine all'insegnamento e la professionalita' docente, che si esplica nella competenza disciplinare e didattica, nella capacita' di relazionarsi con tutte le componenti dell'istituzione scolastica e nel rispetto dei principi deontologici.

  3. La formazione sostiene e qualifica la funzione docente nei suoi essenziali aspetti cognitivi e pedagogici, di autonomia professionale e di liberta' di insegnamento, indirizzandola verso il conseguimento di obiettivi formativi da sottoporre a verifiche e valutazioni oggettive con riguardo sia alla progressione del rendimento che agli esiti finali.

  4. Il percorso di formazione iniziale dei docenti e' affidato alle universita' ed alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che a tal fine si raccordano con le istituzioni di istruzione e formazione, ed e' preordinato al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

  5. Ai fini dell'accesso ai ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche statali, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 399, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che riservano il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti ai docenti iscritti alle graduatorie permanenti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono banditi, per il restante 50 per cento dei posti, i concorsi per titoli ed esami.

  6. A partire dall'anno scolastico successivo a quello di conclusione dei primi corsi istituiti come previsto dall'articolo 2, il possesso dell'abilitazione di cui al comma 4, attestato dall'iscrizione negli albi regionali di cui all'articolo 5, costituisce, unitamente alla valutazione positiva dell'anno di applicazione svolto ai sensi dell'articolo 6, requisito esclusivo per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole statali, di cui al comma 5, da bandire a cadenza almeno triennale secondo le esigenze della programmazione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244

Art 2.

Percorsi di formazione iniziale dei docenti

  1. I percorsi di formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono di pari dignita' e si svolgono nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, riflessive sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.

  2. Con uno o piu' decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, sono individuati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:

    1. le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche interfacolta', interclasse o interuniversita', finalizzati anche alla formazione di cui al comma 1;

    2. il profilo formativo e professionale del docente;

    3. le correlate attivita' didattiche, comprensive di laboratori e attivita' di tirocinio, del corso di laurea o di diploma, anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente dell'istituzione scolastica presso cui si e' svolto il tirocinio stesso;

    4. i relativi ambiti disciplinari;

    5. i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura pari all'80 per cento dei complessivi 120 crediti formativi universitari, di cui non piu' del 25 per cento dell'area pedagogico-professionale per i corsi finalizzati all'insegnamento nelle scuole dell'istruzione secondaria di primo grado e del secondo ciclo, in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione del profilo formativo e professionale del docente...

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