DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2022, n. 70 - Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio 2019-2021 per il personale della carriera prefettizia

Coming into Force03 Luglio 2022
Enactment Date17 Maggio 2022
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2022/06/18/22G00079/ORIGINAL
Published date18 Giugno 2022
Official Gazette PublicationGU n.141 del 18-06-2022
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli successivi, per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispone che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia e che le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia siano individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 16 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2020, con il quale e' stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2019-2021 riguardante il personale della carriera prefettizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, di recepimento dell'accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della carriera prefettizia;

Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 22 ottobre 2012, 19 luglio 2013, 6 dicembre 2013 e 13 maggio 2014, e successive modificazioni, 23 luglio 2020 e 5 novembre 2020, adottati in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il triennio 2019-2021 per il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 28 febbraio 2022, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative SI.N.PRE.F. e S.N.A.DI.P. - CISAL.

Preso atto che l'organizzazione sindacale AP - Associazione Sind. Prefettizi non ha sottoscritto la predetta ipotesi e non ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le proprie osservazioni;

Visti l'articolo 1, commi 149, 436, 437, 440 e 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che dispongono in ordine al finanziamento del predetto accordo sindacale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022, con la quale e' stata approvata, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del predetto decreto legislativo, n. 139, del 2000, la predetta ipotesi di accordo per il personale della carriera prefettizia e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione

  1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.

Art 2.

Decorrenza e durata

  1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli aspetti giuridici ed economici.

  2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto.

Art 3.

Vacanza contrattuale

  1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo. L'importo di tale copertura e' pari al trenta per cento della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del predetto indice.

  2. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta anche da una sola organizzazione sindacale rappresentativa.

Art 4.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66

  1. Le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, continuano ad applicarsi con le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 4, comma 3:

    1) dopo le parole «necessita' di servizio» sono inserite le seguenti: «nella giornata successiva o nella settimana immediatamente successiva»;

    2) dopo le parole «congruo riposo compensativo» sono inserite in fine le seguenti: «da fruire obbligatoriamente al massimo entro i quindici giorni successivi»;

  2. dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:

    Articolo 4-bis. (Lavoro agile). - 1. Nel quadro delle modalita' dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, il funzionario della carriera prefettizia puo' avvalersi dell'istituto del lavoro agile compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalita' di attuazione stabilite dall'Amministrazione attraverso apposite misure organizzative, definite ai sensi della normativa vigente in materia.

    ;

  3. all'articolo 5:

    1) al comma 1, la parola: «biennio» e' sostituita dalla seguente: «periodo» ed e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del computo del predetto periodo, si tiene conto anche del servizio prestato per almeno tre anni presso altre pubbliche amministrazioni, anche a tempo determinato e/o in qualifiche non dirigenziali.»;

    2) al comma 13, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Resta fermo il diritto ad astenersi dalle attivita' lavorative in occasione di ricorrenze religiose previste dalle leggi di approvazione delle intese stipulate tra lo Stato italiano e le confessioni diverse da quella cattolica.»;

  4. dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente articolo:

    Articolo 5-bis. (Ferie e riposi solidali). - 1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, i funzionari prefettizi possono cedere, in tutto o in parte, ad altra unita' di personale che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:

    a) le giornate di ferie, nella propria disponibilita', eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire;

    b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse di cui all'articolo 5, comma 2.

    2. Il funzionario che si trovi nelle condizioni di necessita' considerate nel comma 1 puo' presentare specifica richiesta all'Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

    3. Ricevuta la richiesta, l'Amministrazione rende tempestivamente nota a tutti i funzionari l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente.

    4. Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

    5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e' effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.

    6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

    7. Il funzionario richiedente puo' fruire delle giornate cedute solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festivita' soppresse allo stesso spettanti, nonche' dei riposi compensativi.

    8. Una volta acquisite, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilita' del richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzate nel rispetto delle relative discipline contrattuali.

    9. Ove cessino le condizioni di necessita' legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilita'...

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