DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2017, n. 224 - Regolamento recante disciplina delle modalita' applicative dei commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), nonche' le relative procedure contabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (18G00010)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013) e, in particolare, i commi 82, 83, 84, 85 e 86;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, recante norme sull'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, recante disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante riordino della disciplina sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e, in particolare l'articolo 2, comma 2-sexies, lettera d), l'articolo 12, comma 3, lettera a), e l'articolo 18, comma 7, terzo periodo;

Visti i regolamenti comunitari relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in particolare, il regolamento CE n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, e il relativo regolamento di applicazione CE n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera m), e 35, comma 3, del predetto regolamento CE n. 883/2004, nonche' gli articoli 1, comma 2, lettera b);

3, comma 1, lettera a), e 66, comma 2 del predetto regolamento di applicazione CE n. 987/2009, dal combinato disposto dei quali emerge che il Ministero della salute assolve sia i compiti di organismo di collegamento per i rimborsi delle prestazioni di malattia, sia quelli di autorita' statale competente per la definizione delle procedure amministrative contabili con i Paesi dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Svizzera;

Visti gli Accordi di sicurezza sociale vigenti con Paesi non aderenti all'Unione europea, nell'ambito dei quali e' attribuita al Ministero della salute la funzione di autorita' competente e organismo di collegamento per gli adempimenti amministrativi contabili ivi previsti;

Vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, e, in particolare, l'art 7, comma 1;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 22 dicembre 2016, rep. atti n. 236;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni...

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