DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2017, n. 23 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonche' per l'esercizio degli ascensori. (17G00031)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 5 e 32 nonche' l'allegato C;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare l'articolo 35, comma 2, secondo periodo;

Vista la direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione);

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, recante attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, ed in particolare l'articolo 16 che, confermando il potere di intervento regolamentare in tale materia, ha previsto che anche le disposizioni di attuazione della medesima direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione della direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonche' della relativa licenza di esercizio;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2016;

Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo del regolamento e' sostituito dal seguente: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonche' per l'esercizio degli ascensori»;

b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente regolamento, quando non diversamente specificato, si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto: a) di persone;

b) di persone e cose;

c) soltanto di cose, se il supporto del carico e' accessibile, ossia se una persona puo' entrarvi senza difficolta', ed e' munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico. 2. Il presente regolamento si applica inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell'allegato III utilizzati negli ascensori di cui al comma 1. 3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento: a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s;

b) gli ascensori da cantiere;

c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;

d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;

e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;

f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;

h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;

i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;

l) i treni a cremagliera;

m) le scale mobili e i marciapiedi mobili. 4. Se per un ascensore o per un componente di sicurezza per ascensori i rischi di cui al presente regolamento sono previsti, in tutto o in parte, da una normativa specifica dell'Unione o dalle relative norme nazionali di attuazione, il presente regolamento non si applica o cessa di applicarsi a questi ascensori o componenti di sicurezza per ascensori e a questi rischi non appena diventa applicabile tale normativa specifica dell'Unione o le relative norme nazionali di attuazione.»;

c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "ascensore": un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide;

b) "supporto del carico": la parte dell'ascensore che sorregge le persone o le cose per sollevarle o abbassarle;

c) "ascensore modello": un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I negli ascensori derivati dell'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza per ascensori identici;

d) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un componente di sicurezza per ascensori per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

e) "immissione sul mercato": 1) la prima messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori;

oppure 2) la fornitura di un ascensore per l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

f) "installatore": la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilita' della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e dell'immissione sul mercato dell'ascensore;

g) "fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per ascensori o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;

h) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a compiti specificati;

i) "importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un componente di sicurezza per ascensori originario di un Paese terzo;

l) "distributore": la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori;

m) "operatori economici": l'installatore, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;

n) "specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori deve soddisfare;

o) "norma armonizzata": la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

p) "accreditamento": accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008;

r) "organismo nazionale di accreditamento": organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008;

s) "valutazione della conformita'": il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento relativi a un ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori;

t) "organismo di...

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