DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 214 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. (10G0233)

Coming into Force30 Dicembre 2010
Published date15 Dicembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/12/15/010G0233/ORIGINAL
Enactment Date05 Ottobre 2010
Official Gazette PublicationGU n.292 del 15-12-2010
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008 ed in particolare l'articolo 1, l'allegato B, e gli articoli 2, 3 e 4;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994 ed in particolare l'articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle attivita' amministrative finalizzate alla marcatura CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 luglio 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Finalita'

  1. Con il presente regolamento si provvede alle necessarie modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, conseguenti alle modifiche della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia di ascensori, operate dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.

  2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, le successive modifiche degli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione di direttive comunitarie, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art 2.

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

  1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e' sostituito dal seguente:

Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonche' ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.

2. Gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11;

b) gli ascensori da cantiere;

c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;

d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;

e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;

f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;

h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;

i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;

l) i treni a cremagliera;

m) le scale mobili e i marciapiedi mobili.

.

Art 3.

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

  1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e' sostituito dal seguente:

Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:

1) di persone,

2) di persone e cose,

3) soltanto di cose, se il supporto del carico e' accessibile, ossia se una persona puo' entrarvi senza difficolta', ed e' munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;

b) montacarichi: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;

c) supporto del carico: la parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle;

d) installatore...

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