DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2016, n. 95 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (16G00106)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 33, sesto comma, 87 e 117, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione delle universita' di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'articolo 16, cosi' come modificato dall'articolo 14, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto l'articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

Udito il parere reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'Adunanza del 24 settembre 2015;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per «Ministro» e «Ministero», il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  1. per «legge», la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni;

  2. per «fascia» o «fasce», quella o quelle dei professori di prima fascia e di seconda fascia previste dall'articolo 16, comma l, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

  3. per «abilitazione», l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, della legge;

  4. per «settori concorsuali», «macrosettori concorsuali» e «settori scientifico-disciplinari», i settori concorsuali, i macrosettori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della legge;

  5. per «area disciplinare», l'area disciplinare di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del Consiglio universitario nazionale;

  6. per «criteri», gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo;

  7. per «parametri», gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura;

  8. per «indicatori», gli strumenti operativi mediante i quali e' resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri;

  9. per «valore-soglia», il valore di riferimento di un indicatore cui corrisponde un adeguato grado di impatto della produzione scientifica misurato utilizzando l'indicatore medesimo;

  10. per «commissione», la commissione nazionale di professori ordinari di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge;

  11. per «CUN», il Consiglio universitario nazionale;

  12. per «CRUI», la Conferenza dei rettori delle universita' italiane;

  13. per «ANVUR», l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca. Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 33 della Costituzione: «Art. 33 (L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento). - La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un...

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