DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 2023, n. 43 - Regolamento di organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112. (23G00048)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante: «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'articolo 15-ter, comma 1, lettere a) e b)

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante: «Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza» e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' garante, per disciplinare l'organizzazione dell'ufficio, il luogo dove ha sede l'ufficio nonche' la gestione delle spese

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante:

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di contabilita' e finanza pubblica»

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante:

Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196

e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 19, 20 e 21

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante: «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, n. 168, recante: «Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022, adottato ai sensi del predetto articolo 15-ter, comma 1, lettera b)

Considerato che il predetto articolo 15-ter, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha istituito l'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, posto alle dipendenze dell'Autorita' garante nonche' introdotto l'articolo 5-bis nella legge 12 luglio 2011, n. 112, il quale prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza

Ritenuto di dover adeguare alle disposizioni di cui all'articolo 15-ter del citato decreto-legge n. 36 del 2022, l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 1662/2022, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 242/2023 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2023

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Alfredo Mantovano e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400

Sulla proposta dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20

luglio 2012, n. 168

  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'art. 1:

      1) alla lettera d), dopo le parole: «l'unita' di livello dirigenziale» la parola «non» e' soppressa

      2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

      g-bis) «Aree»: unita' organizzative di livello dirigenziale

      g-ter) «Segreteria tecnica»: unita' organizzativa di livello non dirigenziale»

      b) all'art. 4:

      1) al comma 1, le parole: «dall'art. 5, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 5-bis»

      2) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:

      4. L'Ufficio e' coordinato da un dirigente di livello generale che, nell'esercizio delle funzioni di vertice amministrativo, assicura l'attuazione degli indirizzi del Garante mediante il coordinamento delle due Aree denominate, rispettivamente, Area attivita' istituzionale, di cui al comma 4-quater e Area affari generali, di cui al comma 4-quinquies, dirette da due dirigenti di livello non generale e della Segreteria tecnica, di cui al comma 4-bis. L'incarico di dirigente di livello generale e' conferito dal Garante a persona individuata, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra i dirigenti dei ruoli della pubblica amministrazione in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza pluriennale in relazione agli obiettivi da perseguire e alle materie di competenza della Autorita'. L'incarico ha durata di tre anni ed e' rinnovabile

      4-bis. La Segreteria tecnica, quale unita' organizzativa a supporto del Coordinatore dell'ufficio, svolge compiti in materia di:

      a) affari giuridici e legislativi

      b) relazioni istituzionali

      c) relazioni internazionali e con l'Unione europea

      d) stampa e comunicazione

      4-ter. Il personale della Segreteria tecnica e' scelto tra i dipendenti di ruolo dell'Autorita' ed e' assegnato dal Coordinatore dell'ufficio su indicazione del Garante

      4-quater. L'Area attivita' istituzionale promuove ed implementa le iniziative e le misure previste a livello nazionale ed internazionale per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, svolgendo i compiti previsti dalla legge finalizzati a garantire il diritto dei minorenni alla salute e al benessere, all'educazione, all'ascolto e alla partecipazione nelle questioni che li riguardano, alla cura dei rapporti familiari, alle pari opportunita', alla protezione da qualsiasi forma di violenza, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989

      4-quinquies. L'Area affari generali, che assicura lo svolgimento delle attivita' di natura amministrativa, contabile, finanziaria e tecnica necessarie al funzionamento dell'Ufficio, svolge compiti in materia di:

      a) risorse umane e relazioni sindacali

      b) trattamento economico e previdenziale

      c) bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile

      d) contratti e convenzioni

      e) formazione del personale dell'Ufficio.

    2. all'art. 5:

      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

      2. L'Ufficio esercita le seguenti funzioni:

      a) attuazione, mediante le articolazioni interne, degli obiettivi e dei programmi delineati dal Garante nell'ambito delle competenze di cui all'art. 3 della legge

      b) gestione delle risorse umane ed economiche-finanziarie

      c) informazione completa e tempestiva al Garante sulla complessiva attivita'

      d) adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi ed esercizio dei poteri di spesa e di quelli di acquisizione delle entrate

      e) tenuta dei rapporti con il Collegio dei revisori.

      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

      3. Le aree esercitano i compiti ad esse attribuiti mediante:

      a) l'esecuzione delle disposizioni del Coordinatore dell'ufficio e l'attuazione dei programmi e degli obiettivi assegnati

      b) l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate ad esse delegati

      c) la rendicontazione della gestione delle risorse economiche assegnate

      d) la tempestiva informazione interna, anche attraverso strumenti informatici e telematici, sull'attivita' di competenza e la predisposizione di una relazione di sintesi sulle attivita' svolte

      e) la formulazione di proposte e pareri al Coordinatore dell'ufficio.

      3) il comma 4 e' abrogato

    3. all'art. 7, comma 2, le parole: «si riunisce» sono sostituite dalle seguenti: «e' convocata» e la parola: «convocazione» e' sostituita dalla seguente: «iniziativa»

    4. all'art. 11, comma 3, le parole: «puo' essere delegata» sono sostituite dalle seguenti: «e' attribuita»

    5. all'art. 13:

      1) al comma 3 il secondo periodo e' soppresso

      2) il comma 4 e' abrogato

    6. all'art. 19, comma 1, la parola: «Garante» e' sostituita dalle seguenti: «Coordinatore dell'ufficio»

    7. all'art. 21, comma 3, le parole: «dal Garante o, per sua delega, dal Coordinatore dell'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «dal Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, dal dirigente dell'Area affari generali»

    8. all'art. 22, al comma 1, le parole: «Il Garante o, per sua delega, il Coordinatore dell'ufficio» sono sostituite dalle seguenti:

      Il Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, il dirigente dell'Area affari generali

    9. all'art. 23, comma 1, le parole: «Garante o, per sua delega, dal Coordinatore dell'ufficio» sono sostituite dalle seguenti:

      Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, dal dirigente dell'Area affari generali

    10. all'art. 25, comma 2, le parole: «delegato all'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «titolare dell'esercizio»

    11. all'art. 30, comma 6, la parola: «Garante» e' sostituita dalle seguenti: «Coordinatore dell'ufficio»

    12. all'art. 31:

      1) al comma 1, la parola: «Garante» e' sostituita dalle seguenti: «Coordinatore dell'ufficio»

      2) al comma 2, dopo le parole: «puo' provvedere il Coordinatore dell'ufficio» sono aggiunte le seguenti: «o, su sua delega, il dirigente dell'Area affari generali»

      3) al comma 5, le parole: «Il Garante» sono sostituite dalle seguenti: «Il Coordinatore dell'ufficio o, su sua...

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