LEGGE 29 giugno 2022, n. 79 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Coming into Force30 Giugno 2022
Enactment Date29 Giugno 2022
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2022/06/29/22G00091/ORIGINAL
Published date29 Giugno 2022
Official Gazette PublicationGU n.150 del 29-06-2022
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 giugno 2022 MATTARELLA

Brunetta, il Ministro supplente ex

articolo 8, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400 Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «competenze, capacita' del personale» sono sostituite dalle seguenti: «competenze e capacita' del personale» e dopo le parole: «della pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonche' alla gestione dei relativi finanziamenti»;

al comma 2, le parole: «dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo» e dopo le parole: «entro il 30 giugno 2022» sono aggiunte le seguenti: «, previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso Art. 35-ter:

al comma 1, dopo le parole: «autorita' amministrative indipendenti» il segno di interpunzione «,» e' soppresso e le parole: «n. 56,di seguito» sono sostituite dalle seguenti: «n. 56, di seguito denominato»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «dell'articolo 46 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto» e le parole: «un indirizzo PEC» sono sostituite dalle seguenti: «un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale»;

al secondo periodo, la parola: «realizzata» e' sostituita dalla seguente: «effettuata» e dopo le parole: «2-nonies, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;

al terzo periodo, le parole: «regolamento (UE) n. 2016/679» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2016/679» e le parole: «del 27 aprile 2016 e del» sono sostituite dalle seguenti: «, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale

;

al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» il segno di interpunzione «,» e' soppresso;

al comma 4, le parole: «Il Portale e' esteso» sono sostituite dalle seguenti: «L'utilizzo del Portale e' esteso» e le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione»;

al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo» e dopo le parole: «articolo 1, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001»;

al comma 4, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo» e dopo le parole: «all'articolo 3, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 7:

al primo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo, prevedendo altresi' la partecipazione di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalita' ed esperienza, tra cui anche specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane»;

al secondo periodo, le parole: «sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio tra i soggetti».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso art. 35-quater:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «comma 5,» sono inserite le seguenti: «ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,»;

alla lettera a):

al primo periodo, dopo le parole: «lingua straniera» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 37»;

il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche' manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilita' residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacita' comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini»;

al terzo periodo, le parole: «e profondita'» sono sostituite dalle seguenti: «e la profondita'»;

alla lettera c), la parola: «possono» e' sostituita dalla seguente: «possano» e le parole: «lettera a» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»

alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: «lavorative pregresse e pertinenti» sono aggiunte le seguenti: «, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilita' residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «scelta organizzativa dell'amministrazione procedente» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

1-bis. In relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, alle accresciute esigenze di celerita' in ordine all'applicazione dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'universita' e della ricerca si avvale del Centro di informazione sulla mobilita' e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attivita' connesse al riconoscimento dei titoli di studio di formazione superiore di competenza del medesimo Ministero e, a tal fine, stipula con il CIMEA apposita convenzione triennale rinnovabile. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca

;

al comma 2, le parole: «All'articolo 10, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 10 del», le parole: «n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «n. 76» e le parole: «5, 6, 7» sono sostituite dalle seguenti: «5, 6 e 7»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 99-bis, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53";

b) all'articolo 155, primo comma, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53".

3-ter. All'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "Presidenza del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: ", il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

3-quater. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2, le parole: "quindici giorni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "otto giorni" e, al comma 4, le parole: "entro quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro venti giorni"

;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

4-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2022", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

4-ter. A decorrere dall'anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualita' precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'...

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