DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2017 - Approvazione della «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana» relativamente ai settori di territorio dei Comuni di Bagnoli Irpino, Baia e Latina, Bucciano, Castel Morrone, Castelfranci, Durazzano, Frasso Telesino, Gioia Sannitica, Mercogliano, Piana di Monteverna, Sant'Arcangelo Trimonte e Torrecuso. (17A07311)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001, che, all'art. 1, comma 2, trasferisce dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la Direzione generale della difesa del suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse idriche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visti in particolare gli articoli 4, comma 1, 17 e 18 della legge n. 183 del 1989, concernenti le modalita' di approvazione dei piani di bacino nazionali, nonche' il comma 6-ter dell'art. 17, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia di ambiente»;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque», e in particolare l'art. 4;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» ed in particolare l'art. 51 che ha introdotto nuove «Norme in materia di Autorita' di bacino»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno»;

Visto, altresi', l'art. 51, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, secondo cui «il decreto di cui al comma 3 dell'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

da tale data sono soppresse le Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorita' di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorita' di bacino regionali e interregionali comprese nel...

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