LEGGE 27 febbraio 2009, n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente

Coming into Force01 Marzo 2009
Enactment Date27 Febbraio 2009
Published date28 Febbraio 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/02/28/009G0022/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.49 del 28-02-2009
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 27 febbraio 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N. 208

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: "sono prorogate" sono inserite le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,";

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. L'adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e' effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione non gia' rappresentate nei medesimi comitati istituzionali. Ai fini del rispetto del termine di cui al primo periodo, le autorita' di bacino di rilievo nazionale provvedono, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di cui al presente comma all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11 della citata direttiva 2000/ 60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non e' presente alcuna autorita' di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni.

3-ter. Affinche' l'adozione e l'attuazione dei piani di gestione abbia luogo garantendo uniformita' ed equita' sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, linee guida che sono trasmesse ai comitati istituzionali di cui al comma 3-bis.

3-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1999, recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001, e all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 331, recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003".

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: "con una o piu' imprese" e' inserita la seguente: "interessate"; la parola: "sentita" e' sostituita dalle seguenti: "sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e" e dopo le parole: "schema di contratto, che viene" sono inserite le seguenti: "concordato con le imprese interessate e";

al comma 2, la parola: "osservazioni" e' sostituita dalle seguenti: "ai partecipanti alla conferenza di cui al comma 3 note di commento" e le parole: ", senza obbligo di risposta" sono soppresse;

al comma 4, la parola: "obbligata" e' soppressa;

al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono fatti salvi gli accordi transattivi gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma gia' conclusi a tale data";

dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

"5-bis. La stipula del contratto di transazione comporta altresi' la facolta' di utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni degli stessi, in conformita' alla loro destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all'esercizio di un'attivita' di impresa e non contrasti con eventuali necessita' di garanzia dell'adempimento evidenziate nello schema di contratto";

al comma 6, le parole: ", il Ministero" sono sostituite dalle seguenti: "nei confronti del Ministero" e dopo le parole: "del mare," sono inserite le seguenti: "quest'ultimo,";

al comma 7, le parole: "I proventi" sono sostituite dalle seguenti: "I soli proventi"; dopo le parole: "al presente articolo," sono inserite le seguenti: "introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale," ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi in cui nella transazione sia previsto che la prestazione complessivamente dovuta dall'impresa o dalle imprese abbia carattere soltanto pecuniario, le modalita' e le finalita' di utilizzo della quota di proventi diversa da quella introitata a titolo di risarcimento del danno ambientale sono definite negli strumenti di attuazione".

All'articolo 3:

dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

"3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il collegio dei revisori dei conti gia' operante in seno all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) esercita le sue funzioni anche in luogo dei corrispondenti organi gia' operanti in seno all'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, dalla medesima data, sono soppressi";

nella rubrica, dopo la parola: "ambientale" sono aggiunte le seguenti: ".Estensione delle funzioni del collegio dei revisori dell'APAT".

All'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: "di natura regolamentare," sono soppresse.

1-ter. In relazione all'esigenza di assicurare l'efficiente svolgimento dei compiti e la pienezza delle funzioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, anche con riferimento ai suoi compiti di valutazione ambientale strategica...

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