DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2015, n. 137 - Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. (15G00152)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre ed in particolare l'articolo 9 della predetta legge («Delega al governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca»);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Disposizioni di principio e definizioni 1. Il presente decreto attua la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, e nei limiti in cui l'applicazione delle misure di cooperazione di cui alla decisione quadro non sia incompatibile con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di diritti di liberta' e di giusto processo. 2. Le decisioni di confisca emesse dalle autorita' competenti di un altro Stato membro dell'Unione europea sono eseguite sul territorio dello Stato alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli che seguono. 3. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) decisione quadro: la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;

b) Stato di emissione: lo Stato membro dell'Unione europea nel quale un'autorita' giudiziaria ha adottato una decisione di confisca nell'ambito di un procedimento penale;

c) Stato di esecuzione: lo Stato membro dell'Unione europea al quale e' trasmessa una decisione di confisca a fini di esecuzione;

d) decisione di confisca: un provvedimento emesso da un'autorita' giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, che consiste nel privare definitivamente di un bene un soggetto, inclusi i provvedimenti di confisca disposti ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e quelli disposti ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

e) bene: ogni bene mobile o immobile, materiale o immateriale, nonche' gli atti o i documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene e che costituiscano il prodotto di uno dei reati di cui all'articolo 3 o siano l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale prodotto ovvero costituiscono il corpo o il provento del reato o siano comunque suscettibili di confisca secondo la legge dello Stato di emissione;

f) provento: ogni vantaggio economico derivante da un reato;

g) strumento: qualsiasi bene utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o piu' reati;

h) beni culturali appartenenti al patrimonio nazionale: quelli definiti come tali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

i) certificato: il certificato redatto e compilato in conformita' al modello allegato al presente decreto legislativo. 4. La decisione di confisca emessa in altro Stato membro, se ha ad oggetto i beni indicati nell'articolo 2, lettera d), punti iii) e iv), della decisione quadro, e' eseguita nei casi e con i limiti previsti dalle leggi dello Stato. Quando ha ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di cui una persona abbia la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente, al prodotto, profitto o prezzo del reato, puo' essere eseguita, previo accordo con l'autorita' competente dello Stato di emissione, su qualsiasi altro bene di cui la persona disponga. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La decisione 2006/783/GAI e' pubblicata nella G.U.U.E. 24 novembre 2006, n. L 328. - Il testo dell'art. 9 della legge 7 ottobre 2014, 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251, e' il seguente: «Art. 9 (Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, secondo le procedure e i criteri direttivi di cui agli articoli 31, commi 2, 3, 5 e 9, e 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' secondo i seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: a) prevedere l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

b) prevedere che l'autorita' centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;

c) prevedere che, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), punto iii), della decisione quadro , la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorita' giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ovvero per le confische disposte ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

d) prevedere che l'autorita' competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorita' giudiziaria italiana procedente;

e) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorita' giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se necessario, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorita' competente, e assicurando in ogni caso modalita' di trasmissione degli atti che consentano all'autorita'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT