DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2018, n. 127 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del...

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera a), che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, concernente «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto 17 novembre 2017 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2018, n. 53, adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;

Considerato che l'articolo 8, comma 6, della suddetta legge n. 124 del 2015 prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura ivi previsti, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2018;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 luglio 2018;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 settembre 2018;

Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2018;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 1. Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

2) al comma 1: 2.1. all'alinea le parole: «Al vertice del Corpo nazionale e' posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale - capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «Al vertice del Corpo nazionale e' posto un dirigente generale del Corpo nazionale, che assume la qualifica di capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

2.2. all'alinea le parole: «le funzioni, gia' affidate all'Ispettore generale capo del Corpo, ed in particolare» sono sostituite dalle seguenti: «le seguenti funzioni, ivi comprese quelle gia' affidate all'Ispettore generale capo del Corpo»;

2.3. alla lettera d), le parole: «del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonche'» sono soppresse;

2.4. dopo la lettera e-bis), sono aggiunte le seguenti lettere: «e-ter) ai sensi dell'articolo 748 del codice della navigazione, e' autorita' aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale;

e-quater) esercita la funzione di autorita' competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale di cui all'articolo 26, comma 1;

e-quinquies) rappresenta il Corpo nazionale nelle cerimonie e nei consessi nazionali e internazionali;

e-sexies) in caso di calamita', dispone la mobilitazione delle sezioni operative e delle altre risorse del Corpo nazionale.»;

b) all'articolo 13, comma 2, le parole: «dei prodotti da costruzione» sono sostituite dalle seguenti: «e anche con riferimento ai prodotti impiegati ai fini della sicurezza antincendio.»;

c) all'articolo 14, comma 2, lettera d-bis), dopo le parole: «di incendio» sono aggiunte le seguenti: «e di esplosione»;

d) all'articolo 19, comma 3, le parole: «di urgenza» sono soppresse;

e) all'articolo 29, comma 1, terzo periodo, le parole: «I beni mobili in uso diretto al» sono sostituite dalle seguenti: «Materiali e prestazioni del»;

f) all'articolo 35, comma 1, lettera z), sono aggiunte infine le seguenti parole: «, commi primo, secondo e quarto». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, concernente «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017. - Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2006 - supplemento ordinario n. 83. - Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2005 - supplemento ordinario n. 170. - Si riporta il testo vigente dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»: «Art. 8 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attivita' strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese;

preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilita', per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui;

riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'art. 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'art. 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi;

razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;

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