DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 2024, n. 20 - Istituzione dell'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita', in attuazione della delega conferita al Governo. (24G00034)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' ed il relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18

Visto il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilita'» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera f), che prevede l'istituzione del Garante nazionale delle disabilita', al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilita'

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente

«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.»

Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67, recante «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni», come modificata dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, concernente

«Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo»

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 21 settembre 2023

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2023

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, resi rispettivamente in data 10 gennaio 2024 da parte della 10ª Commissione Senato, in data 16 gennaio 2024 dalla 5ª Commissione Senato, e in data 16 gennaio 2024 dalla V Commissione e dalle Commissioni riunite I e XII della Camera dei deputati

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2024

Sulla proposta del Ministro per le disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della giustizia, per la pubblica amministrazione e per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Istituzione dell'Autorita' «Garante nazionale

dei diritti delle persone con disabilita'»

  1. Al fine di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilita', in conformita' a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell'Unione europea e dalle norme nazionali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, e' istituita l'Autorita' «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'», di seguito denominato «Garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dal presente decreto con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

  2. Il Garante costituisce un'articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilita', in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e per il monitoraggio della sua applicazione, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, della medesima Convenzione, e opera in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'. Il Garante, con riguardo alle persone con disabilita' che sono private della liberta' personale, individua, ferme restando le rispettive competenze, forme di collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.

  3. Il Garante ha sede in Roma in luogo pienamente accessibile e fruibile per le persone con disabilita'.

    NOTE

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia ai sensi

    dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni

    sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

    decreti del Presidente della Repubblica e sulle

    pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

    alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

    valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli

    estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

    dell'Unione europea (GUUE).

    Note alle premesse:

    - Si riporta l'art. 76 della Costituzione:

    «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa

    non puo' essere delegato al Governo se non con

    determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto

    per tempo limitato e per oggetti definiti».

    - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione

    conferisce al Presidente della Repubblica il potere di

    promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di

    legge e i regolamenti.

    - La legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione

    della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle

    persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a

    New York il 13 dicembre 2006 e istituzione

    dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone

    con disabilita') e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14

    marzo 2009, n. 61.

    - La legge 9 novembre 2012, n. 195 (Ratifica ed

    esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle

    Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene

    crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18

    dicembre 2002.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19

    novembre 2012, n. 270.

    - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo,

    del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

    fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

    nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga

    la direttiva 95/46/CE, e' pubblicato nella G.U.U.E. 4

    maggio 2016, n. 119.

    - Si riporta il comma 2, lettera f) dell'art. 2 della

    legge 22 dicembre 2021, n. 227 (Delega al Governo in

    materia di disabilita'):

    «2. Il Governo si attiene ai seguenti principi e

    criteri direttivi:

    1. con riguardo alle definizioni concernenti la

      condizione di disabilita' e alla revisione, al riordino e

      alla semplificazione della normativa di settore:

      1) adozione di una definizione di "disabilita'"

      coerente con l'art. 1, secondo paragrafo, della Convenzione

      delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con

      disabilita', anche integrando la legge 5 febbraio 1992, n.

      104, e introducendo disposizioni che prevedano una

      valutazione di base della disabilita' distinta da una

      successiva valutazione multidimensionale fondata

      sull'approccio bio-psico-sociale, attivabile dalla persona

      con disabilita' o da chi la rappresenta, previa adeguata

      informazione sugli interventi, sostegni e benefici cui puo'

      accedere, finalizzata al progetto di vita individuale,

      personalizzato e partecipato di cui alla lettera c) del

      presente comma e assicurando l'adozione di criteri idonei a

      tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere

      2) adozione della Classificazione internazionale

      del funzionamento, della disabilita' e della salute -

      International Classification of Functioning, Disability and

      Health (ICF), approvata dalla 54a Assemblea mondiale della

      sanita' il 22 maggio 2001, e dei correlati strumenti

      tecnico-operativi di valutazione, ai fini della descrizione

      e dell'analisi del funzionamento, della disabilita' e della

      salute, congiuntamente alla versione adottata in Italia

      della Classificazione internazionale delle malattie (ICD)

      dell'Organizzazione mondiale della sanita' e a ogni altra

      eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata

      nella letteratura scientifica e nella pratica clinica

      3) separazione dei percorsi valutativi previsti per

      le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e da

      quelli previsti per i minori

      4) adozione di una definizione di "profilo di

      funzionamento" coerente con l'ICF e con le disposizioni

      della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle

      persone con disabilita' e che tenga conto dell'ICD

      5) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n.

      104, della definizione di "accomodamento ragionevole",

      prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le

      disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui

      diritti delle persone con disabilita'

    2. con riguardo all'accertamento della disabilita' e

      alla revisione dei suoi...

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