LEGGE 9 novembre 2012, n. 195 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. (12G0216)

Coming into Force20 Novembre 2012
Published date19 Novembre 2012
Enactment Date09 Novembre 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/11/19/012G0216/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.270 del 19-11-2012
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 28 del Protocollo stesso.

Art 3.

Clausola di neutralita' finanziaria

  1. Le spese connesse all'istituzione e al funzionamento del Sottocomitato sulla prevenzione, di cui agli articoli 5 e seguenti del Protocollo, sono poste interamente a carico delle Nazioni Unite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  2. I componenti del Sottocomitato, di cui agli articoli 5 e seguenti del Protocollo, non ricevono alcun compenso, indennita', rimborso spese o emolumento, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.

  3. Il meccanismo nazionale di prevenzione, di cui agli articoli 17 e seguenti del Protocollo, e' costituito e mantenuto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 novembre 2012 NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino

Protocol

OPTIONAL PROTOCOL TO THE

CONVENTION AGAINST TORTURE AND

OTHER CRUEL,

INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT

OR PUNISHMENT

Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002

Preambolo

Gli Stati Parti al presente Protocollo

Riaffermando che la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono vietati e costituiscono gravi violazioni dei diritti umani,

Convinti che ulteriori misure sono necessarie allo scopo di raggiungere le finalita' della Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (d'ora innanzi: "la Convenzione") e rafforzare la protezione delle persone private della liberta' rispetto alla tortura e alle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

Ricordando che gli articoli 2 e 16 della Convenzione obbligano ogni Stato Parte ad adottare misure effettive per prevenire gli atti di tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che abbiano luogo in ogni territorio sottoposto alla sua giurisdizione,

Riconoscendo che gli Stati hanno la principale responsabilita' per l'attuazione di detti articoli e che il rafforzamento della protezione delle persone private della liberta' e per il pieno rispetto dei loro diritti umani e' responsabilita' comune di tutti i membri e che gli organismi internazionali di attuazione sono complementari e di sostegno rispetto alle misure prese a livello nazionale,

Ricordando che l'effettiva prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti richiede misure nel campo dell'educazione e una combinazione di vari provvedimenti in ambito legislativo, amministrativo, giudiziario ecc.,

Ricordando altresi' che la Conferenza mondiale sui diritti umani ha dichiarato con forza che le iniziative volte a sradicare la tortura dovrebbero innanzitutto e prioritariamente concentrarsi sulla prevenzione e che la stessa Conferenza ha rivolto un appello per l'adozione di un protocollo opzionale alla Convenzione, allo scopo di istituire un sistema preventivo di visite regolari nei luoghi di detenzione,

Convinti che la protezione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti delle persone private della liberta' puo' essere rafforzata da mezzi non giudiziari di carattere preventivo, basati su visite sistematiche nei luoghi di detenzione,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1.

Lo scopo del presente Protocollo e' l'istituzione di un sistema di visite regolari svolte da organismi indipendenti nazionali e internazionali nei luoghi in cui le persone sono private della liberta', al fine di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 2.

l. E' istituito un Sottocomitato sulla prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (d'ora innanzi: "il Sottocomitato sulla prevenzione") in seno al Comitato contro la tortura per svolgere le funzioni definite nel presente Protocollo.

  1. Il Sottocomitato sulla prevenzione svolge la sua attivita' nel quadro della Carta delle Nazioni Unite e guidato dai fini e dai principi in essa contenuti, nonche' dalle norme delle Nazioni Unite concernenti il trattamento delle persone private della liberta'.

  2. Il Sottocomitato sulla prevenzione e' guidato altresi' dai principi di riservatezza, imparzialita', non selettivita', universalita' e obiettivita'.

  3. Il Sottocomitato sulla prevenzione e gli Stati Parti cooperano per l'attuazione del presente Protocollo.

    Articolo 3.

    Ciascuno Stato Parte istituira', nominera' e manterra' operativo a livello nazionale uno o piu' organismi con poteri di visita per la prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (d'ora innanzi: "meccanismi nazionali di prevenzione").

    Articolo 4.

  4. Ciascuno Stato Parte, in accordo con il presente Protocollo, autorizza le visite da parte degli organismi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 in tutti i luoghi posti sotto la sua giurisdizione e il suo controllo in cui delle persone sono o possono essere private della liberta', in virtu' di un ordine dell'autorita' pubblica oppure nel quadro di indagini da essa condotte o con il consenso o l'acquiescenza di una pubblica autorita' (d'ora innanzi: "luoghi di detenzione"). Tali visite saranno condotte allo scopo di rafforzare, laddove necessario, la protezione delle suddette persone contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

  5. Ai fini del presente Protocollo, per privazione della liberta' si intende ogni forma di detenzione o imprigionamento o collocazione di una persona in un luogo sotto custodia che non le sia consentito lasciare volontariamente, su ordine di un'autorita' giudiziaria, amministrativa o di altro tipo.

    Articolo 5.

  6. Il Sottocomitato sulla prevenzione e' formato da dieci membri. Dopo la cinquantesima ratifica o adesione al presente Protocollo, il numero dei membri del Sottocomitato sara' portato a 25.

  7. I membri del Sottocomitato sulla prevenzione sono scelti tra persone di alta levatura morale, comprovata esperienza professionale nel campo dell'amministrazione della giustizia, particolarmente in diritto penale, amministrazione penitenziaria o di polizia, o negli altri ambiti connessi al trattamento delle persone private della liberta'.

  8. Nella composizione del Sottocomitato sulla prevenzione e' prestata dovuta attenzione ad un'equa distribuzione geografica e alla rappresentazione delle diverse tradizioni culturali e dei diversi sistemi giuridici degli Stati Parti.

  9. Tra i componenti del Sottocomitato sulla prevenzione dovra' anche esserci una bilanciata rappresentanza di genere, secondo i principi di' eguaglianza e non discriminazione.

  10. ...

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