TRADUZIONE NON UFFICIALE
Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002
Preambolo
Gli Stati Parti al presente Protocollo
Riaffermando che la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono vietati e costituiscono gravi violazioni dei diritti umani,
Convinti che ulteriori misure sono necessarie allo scopo di raggiungere le finalita' della Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (d'ora innanzi: "la Convenzione") e rafforzare la protezione delle persone private della liberta' rispetto alla tortura e alle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,
Ricordando che gli articoli 2 e 16 della Convenzione obbligano ogni Stato Parte ad adottare misure effettive per prevenire gli atti di tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che abbiano luogo in ogni territorio sottoposto alla sua giurisdizione,
Riconoscendo che gli Stati hanno la principale responsabilita' per l'attuazione di detti articoli e che il rafforzamento della protezione delle persone private della liberta' e per il pieno rispetto dei loro diritti umani e' responsabilita' comune di tutti i membri e che gli organismi internazionali di attuazione sono complementari e di sostegno rispetto alle misure prese a livello nazionale,
Ricordando che l'effettiva prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti richiede misure nel campo dell'educazione e una combinazione di vari provvedimenti in ambito legislativo, amministrativo, giudiziario ecc.,
Ricordando altresi' che la Conferenza mondiale sui diritti umani ha dichiarato con forza che le iniziative volte a sradicare la tortura dovrebbero innanzitutto e prioritariamente concentrarsi sulla prevenzione e che la stessa Conferenza ha rivolto un appello per l'adozione di un protocollo opzionale alla Convenzione, allo scopo di istituire un sistema preventivo di visite regolari nei luoghi di detenzione,
Convinti che la protezione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti delle persone private della liberta' puo' essere rafforzata da mezzi non giudiziari di carattere preventivo, basati su visite sistematiche nei luoghi di detenzione,
hanno concordato quanto segue:
Articolo 1.
Lo scopo del presente Protocollo e' l'istituzione di un sistema di visite regolari svolte da organismi indipendenti nazionali e internazionali nei luoghi in cui le persone sono private della liberta', al fine di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 2.
l. E' istituito un Sottocomitato sulla prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (d'ora innanzi: "il Sottocomitato sulla prevenzione") in seno al Comitato contro la tortura per svolgere le funzioni definite nel presente Protocollo.
Il Sottocomitato sulla prevenzione svolge la sua attivita' nel quadro della Carta delle Nazioni Unite e guidato dai fini e dai principi in essa contenuti, nonche' dalle norme delle Nazioni Unite concernenti il trattamento delle persone private della liberta'.
Il Sottocomitato sulla prevenzione e' guidato altresi' dai principi di riservatezza, imparzialita', non selettivita', universalita' e obiettivita'.
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Il Sottocomitato sulla prevenzione e gli Stati Parti cooperano per l'attuazione del presente Protocollo.
Articolo 3.
Ciascuno Stato Parte istituira', nominera' e manterra' operativo a livello nazionale uno o piu' organismi con poteri di visita per la prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (d'ora innanzi: "meccanismi nazionali di prevenzione").
Articolo 4.
Ciascuno Stato Parte, in accordo con il presente Protocollo, autorizza le visite da parte degli organismi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 in tutti i luoghi posti sotto la sua giurisdizione e il suo controllo in cui delle persone sono o possono essere private della liberta', in virtu' di un ordine dell'autorita' pubblica oppure nel quadro di indagini da essa condotte o con il consenso o l'acquiescenza di una pubblica autorita' (d'ora innanzi: "luoghi di detenzione"). Tali visite saranno condotte allo scopo di rafforzare, laddove necessario, la protezione delle suddette persone contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
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Ai fini del presente Protocollo, per privazione della liberta' si intende ogni forma di detenzione o imprigionamento o collocazione di una persona in un luogo sotto custodia che non le sia consentito lasciare volontariamente, su ordine di un'autorita' giudiziaria, amministrativa o di altro tipo.
Articolo 5.
Il Sottocomitato sulla prevenzione e' formato da dieci membri. Dopo la cinquantesima ratifica o adesione al presente Protocollo, il numero dei membri del Sottocomitato sara' portato a 25.
I membri del Sottocomitato sulla prevenzione sono scelti tra persone di alta levatura morale, comprovata esperienza professionale nel campo dell'amministrazione della giustizia, particolarmente in diritto penale, amministrazione penitenziaria o di polizia, o negli altri ambiti connessi al trattamento delle persone private della liberta'.
Nella composizione del Sottocomitato sulla prevenzione e' prestata dovuta attenzione ad un'equa distribuzione geografica e alla rappresentazione delle diverse tradizioni culturali e dei diversi sistemi giuridici degli Stati Parti.
Tra i componenti del Sottocomitato sulla prevenzione dovra' anche esserci una bilanciata rappresentanza di genere, secondo i principi di' eguaglianza e non discriminazione.
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