DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139 - Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

Coming into Force09 Ottobre 2021
Enactment Date08 Ottobre 2021
Published date08 Ottobre 2021
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2021/10/08/21G00153/CONSOLIDATED/20211207
Official Gazette PublicationGU n.241 del 08-10-2021
Capo I Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adeguare le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, proseguendo nella graduale ripresa delle attivita' culturali, sportive e ricreative, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, e prevedendo ulteriori disposizioni per l'accesso nei luoghi di lavoro, al fine di garantire l'efficace programmazione delle attivita' lavorative;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di accelerare e semplificare la riorganizzazione del Ministero della salute, anche al fine di adeguarne la dotazione organica alle nuove esigenze di tutela della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di rafforzare temporaneamente l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione in relazione alle operazioni di controllo e verifica particolarmente intense e complesse previste per i prossimi mesi, nonche' di garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2021;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni di carattere economico per far fronte alle esigenze di accoglienza derivanti dalla situazione politica determinatasi in Afghanistan, ancora in corso di evoluzione, nonche' per tutelare la minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Considerata altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre disposizioni di semplificazione in materia di trattamento di dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e di tutela delle vittime di revenge porn;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, della cultura, dello sviluppo economico, dell'interno e della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 5:

      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      "1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli spettacoli di cui al primo periodo e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita e' pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorita' competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonche' delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorita' comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali puo' invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanita' pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneita' delle predette misure. Le misure sono comunicate altresi' al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonche', salvo quanto previsto dal comma 1-bis per la zona bianca, le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.";

      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

      "1-bis. In zona bianca le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non puo' comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attivita' deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.";

      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

      "2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona...

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