LEGGE 24 settembre 2021, n. 133 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

Coming into Force02 Ottobre 2021
Published date01 Ottobre 2021
Enactment Date24 Settembre 2021
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2021/10/01/21G00143/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.235 del 01-10-2021
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 122 del 2021.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 settembre 2021 MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio

dei ministri

Bianchi, Ministro dell'istruzione

Giovannini, Ministro delle

infrastrutture e della mobilita'

sostenibili

Speranza, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Cartabia _______ Avvertenza:

Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 187 del 6 agosto 2021.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 47.

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 111

All'articolo 1 e' premesso il seguente:

Art. 01 (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validita' della certificazione verde COVID-19). - 1. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: "dall'esecuzione del test" sono inserite le seguenti: "antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare"

.

All'articolo 1:

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: «Le attivita' didattiche» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'anno accademico 2021-2022, le attivita' didattiche»;

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono svolte prioritariamente in presenza, altresi', le attivita' formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «del sistema nazionale di istruzione, e nelle universita'» sono sostituite dalle seguenti: «educative, scolastiche e universitarie»;

alla lettera a), le parole: «di eta' inferiore ai sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia»;

dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

a-bis) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attivita' scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e' assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione nonche' nelle universita'»;

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale»;

il terzo periodo e' soppresso;

al comma 4, le parole: «o arancione» sono soppresse;

al comma 6:

all'alinea, le parole: «e' inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

al capoverso Art. 9-ter:

al comma 1, le parole: «e universitario» sono sostituite dalle seguenti: «e delle scuole non paritarie e quello universitario»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.

1-ter. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2

;

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e' considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro e' sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro e' disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni

;

al comma 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1...

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