MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 111
All'articolo 1 e' premesso il seguente:
Art. 01 (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validita' della certificazione verde COVID-19). - 1. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: "dall'esecuzione del test" sono inserite le seguenti: "antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare"
.
All'articolo 1:
al comma 1:
al secondo periodo, le parole: «Le attivita' didattiche» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'anno accademico 2021-2022, le attivita' didattiche»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono svolte prioritariamente in presenza, altresi', le attivita' formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «del sistema nazionale di istruzione, e nelle universita'» sono sostituite dalle seguenti: «educative, scolastiche e universitarie»;
alla lettera a), le parole: «di eta' inferiore ai sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia»;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
a-bis) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attivita' scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e' assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione nonche' nelle universita'»;
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale»;
il terzo periodo e' soppresso;
al comma 4, le parole: «o arancione» sono soppresse;
al comma 6:
all'alinea, le parole: «e' inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
al capoverso Art. 9-ter:
al comma 1, le parole: «e universitario» sono sostituite dalle seguenti: «e delle scuole non paritarie e quello universitario»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.
1-ter. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2
;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e' considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro e' sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro e' disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni
;
al comma 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1...