LEGGE 16 settembre 2021, n. 126 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche

Coming into Force19 Settembre 2021
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2021/09/18/21G00136/ORIGINAL
Enactment Date16 Settembre 2021
Published date18 Settembre 2021
Official Gazette PublicationGU n.224 del 18-09-2021
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 settembre 2021 MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio

dei ministri

Speranza, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso Art. 9-bis:

al comma 1:

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati»;

alla lettera f), dopo le parole: «centri termali,» sono inserite le seguenti: «salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attivita' riabilitative o terapeutiche,»;

dopo la lettera g) e' inserita la seguente:

g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2

;

al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi»;

al comma 2, capoverso 10-bis, le parole: «, 8-bis, comma 2,» sono soppresse e dopo le parole: «n. 76.» sono inserite le seguenti: «Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 e' disposto esclusivamente con legge dello Stato».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera b), dopo le parole: «strutture ospedaliere» sono inserite le seguenti: «, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori...

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