MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso Art. 9-bis:
al comma 1:
alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati»;
alla lettera f), dopo le parole: «centri termali,» sono inserite le seguenti: «salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attivita' riabilitative o terapeutiche,»;
dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2
;
al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi»;
al comma 2, capoverso 10-bis, le parole: «, 8-bis, comma 2,» sono soppresse e dopo le parole: «n. 76.» sono inserite le seguenti: «Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 e' disposto esclusivamente con legge dello Stato».
All'articolo 4:
al comma 1:
alla lettera b), dopo le parole: «strutture ospedaliere» sono inserite le seguenti: «, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori...