DECRETO-LEGGE 2 febbraio 2024, n. 9 - Disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria

Coming into Force03 Febbraio 2024
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2024/02/02/24G00021/CONSOLIDATED/20240312
Published date02 Febbraio 2024
Enactment Date02 Febbraio 2024
Official Gazette PublicationGU n.27 del 02-02-2024
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto»;

Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante «Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;

Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico»;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuita' produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, nonche' di prevedere misure a tutela delle imprese fornitrici delle grandi imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e che sono sottoposte ad amministrazione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1

Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidita' delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria

  1. Alle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che incontrano difficolta' di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, e' concessa a titolo gratuito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale del Fondo di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura della predetta procedura di amministrazione straordinaria, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura:

    1. dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;

    2. del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo...

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