DECRETO 26 aprile 2016 - Modalita' e termini per l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2016, dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito di procedure di fusione. (16A03332)

IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e sue successive modificazioni, comma cosi' modificato dall'art. 12 (comma 1, decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68), che testualmente prevede: «Al fine di favorire la fusione dei comuni oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono»;

Visto l'art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, comma inserito dall'art. 1, comma 18, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, che testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 e' commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono disciplinate le modalita' di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilita' sia data priorita' alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianita' e che le eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari»;

Considerato che il successivo comma 2, del richiamato art. 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, prevede, ad eccezione di quanto per esse esplicitamente previsto, che alle fusioni per incorporazione si applicano tutte le norme previste dal citato art. 15, comma 3, del piu' volte richiamato testo unico sull'ordinamento degli enti locali;

Considerato che il comma 3, del medesimo art. 20, stabilisce che le disposizioni previste dal richiamato comma 1 e 1-bis, comma cosi' modificato dall'art. 1, comma 18, lettera b), legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi;

Visto l'ulteriore comma 4, del richiamato art. 20...

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