DECRETO 22 luglio 2015, n. 113 - Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 87, comma quinto della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 11 agosto 2014, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 8, 9, 12 e 13-bis;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2015;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 luglio 2015, riscontrata con nota DAGL 0006163 del 22 luglio 2015;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente regolamento reca lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e ne disciplina le competenze e le regole di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficacia, economicita', unitarieta' e trasparenza degli interventi di cooperazione allo sviluppo. 2. Ai fini del presente decreto, i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato: a) «legge istitutiva»: legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo»;

  1. «Ministro»: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

  2. «Vice ministro»: Vice ministro della cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 11 della legge istitutiva;

  3. «MAECI»: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

  4. «DGCS»: Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAECI, di cui all'articolo 20 della legge istitutiva;

  5. «Agenzia»: Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, istituita dall'articolo 17 della legge istitutiva;

  6. «direttore»: il direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 17, comma 5, della legge istitutiva;

  7. «sedi all'estero»: sedi all'estero dell'Agenzia di cui all'articolo 17, comma 7, della legge istitutiva;

  8. «Comitato congiunto»: Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 21 della legge istitutiva;

  9. «capi missione»: capi delle rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

  10. «documento triennale»: documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12 della legge istitutiva;

  11. «convenzione con il Ministro»: convenzione tra il Ministro e il direttore di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

  12. «data di piena operativita'»: data di cui all'articolo 31, comma 1, della legge istitutiva;

  13. «regolamento di contabilita'»: regolamento interno di contabilita' di cui all'articolo 17, comma 6, della legge istitutiva;

  14. «regolamento di organizzazione»: regolamento interno di organizzazione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo n. 300 del 1999. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'articolo 17 della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199, e' il seguente: "Art. 17. (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) - 1. Per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicita', unitarieta' e trasparenza e' istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalita' giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito degli indirizzi generali indicati nel documento di cui all'articolo 12 e del coordinamento di cui all'articolo 15. Salvo diversa disposizione della presente legge, il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo 21 le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma 6 del presente articolo. 3. L'Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi politici di cui al comma 2, le attivita' a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia contribuisce altresi' alla definizione della programmazione annuale dell'azione di cooperazione allo sviluppo. Per la realizzazione delle singole iniziative, l'Agenzia opera attraverso i soggetti di cui al capo VI, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente e con i principi stabiliti dall'Unione europea, o attraverso partner internazionali, salvo quando si richieda il suo intervento diretto. 4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni;

    acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalita';

    promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative;

    puo' realizzare iniziative finanziate da soggetti privati. 5. Il direttore dell'Agenzia e' nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo. 6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il direttore dell'Agenzia adotta un regolamento interno di contabilita', approvato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai principi civilistici e rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa e della gestione contabile nonche' coerente con le regole adottate dall'Unione europea. Nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intendono fatti alla presente legge. 7. L'Agenzia ha la sede principale a Roma. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia, nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate, puo' istituire o sopprimere le sedi all'estero dell'Agenzia e determinare l'ambito territoriale di competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nelle stesse localita'. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia dispone l'utilizzazione, laddove possibile, degli uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nei Paesi in cui opera l'Agenzia. 8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia puo', nel limite delle risorse finanziarie assegnate, inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 2, nonche' del personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo, nel limite massimo delle unita' ivi indicate. Si applica la parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad eccezione dell'articolo 204;

    salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero e' di due anni. Il personale dell'Agenzia all'estero e' accreditato secondo...

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