DECRETO 22 gennaio 2024 - Nuove disposizioni relative alla copertura previdenziale dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento. (24A01161)

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO

PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare» e, in particolare, l'art. 2 recante «Armonizzazione».

Visto il comma 26, del citato art. 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'».

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace».

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante

Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57

e, in particolare, gli articoli 1 e 29 inerenti, rispettivamente, alla magistratura onoraria e al contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio

Visto il comma 3, del citato art. 1 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, laddove prevede che: «L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilita', a ciascun magistrato onorario non puo' essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attivita', da svolgere sia...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT