DECRETO 22 dicembre 2015 - Realizzazione dei centri di produzione artistica, musica, danza e teatro contemporanei. (16A04983)

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 2014, n. 171, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante: «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 717 recante: «Norme per l'arte negli edifici pubblici»;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni», dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che introduce misure per la riqualificazione urbana;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2015), in particolare l'art. 1, commi 431-434;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013 n. 112, concernente: «Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione artistica, nonche' di musica, danza e teatro contemporanei»;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 6 del suddetto decreto-legge, il quale dispone che con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di utilizzo dei beni immobili da concedere in locazione per la realizzazione di studi d'artista, nonche' le modalita' di sponsorizzazione degli stessi;

Visto, altresi', il comma 1 dell'art. 6 del suddetto decreto-legge, nella parte in cui dispone che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo individua, con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su...

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