LEGGE 23 novembre 2001, n. 410 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare

Coming into Force25 Novembre 2001
Published date24 Novembre 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/11/24/001G0471/ORIGINAL
Enactment Date23 Novembre 2001
Official Gazette PublicationGU n.274 del 24-11-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 novembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2001, N. 351.

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: "Appositi decreti individuano" sono sostituite dalle seguenti: "L'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua";

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' ai beni utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con il consenso dei proprietari".

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: "una o piu' societa'" sono sostituite dalle seguenti: "piu' societa'"; la parola: "euri" e' sostituita dalla seguente: "euro"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione delle societa' di cui al presente comma, sui risultati economico-finanziari conseguiti";

al comma 5, primo periodo, le parole da: "e sono soggetti" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri";

al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "perfezionamento delle stesse," sono inserite le seguenti: "nonche' le formalita' ad essi connesse," e al medesimo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' da ogni altro tributo o diritto".

All'articolo 3:

al comma 1, alinea, primo periodo, le parole: "ad una o piu'" sono sostituite dalla seguente: "alle"; al medesimo alinea, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile";

al comma 1, lettera a), le parole: "la societa' corrisponde" sono sostituite dalle seguenti: "le societa' corrispondono";

al comma 1, lettera b), le parole: "la societa' realizza" sono sostituite dalle seguenti: "le...

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