LEGGE 29 luglio 1949, n. 717 - Norme per l'arte negli edifici pubblici

Coming into Force29 Ottobre 1949
Published date14 Ottobre 1949
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1949/10/14/049U0717/CONSOLIDATED/20120124
Enactment Date29 Luglio 1949
Official Gazette PublicationGU n.237 del 14-10-1949
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonche' tutti gli enti pubblici che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti per cause di guerra, devono destinare al loro abbellimento mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento del loro costo totale.

Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad Uso industriale o di alloggi popolari, nonche' gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una, spesa non superiore a 50 milioni.

A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che

eventualmente siano state previste per opere di decorazione

generale. Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verra' devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili, di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni.

Art 1.

Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonche' le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti per cause di guerra, devono destinare all'abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto.

Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad Uso industriale o di alloggi popolari, nonche' gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una, spesa non superiore a 50 milioni.

((I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo.

Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto)).

A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che

eventualmente siano state previste per opere di decorazione

generale. Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verra' devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili, di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni.

Art 1.

Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonche' le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti per cause di guerra, devono destinare all'abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto.

Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad Uso industriale o di alloggi popolari, nonche' gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una, spesa non superiore a 50 milioni.2

I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo.

Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto.

A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che

eventualmente siano state previste per opere di decorazione

generale. Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verra' devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili, di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni.

Art 1.

Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonche' le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti per cause di guerra, devono destinare all'abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto.

Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad Uso industriale o di alloggi popolari, nonche' gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una, spesa non superiore a 50 milioni.(2)3

I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di...

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