DECRETO 22 aprile 2023, n. 67 - Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (23G00076)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante:

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252

, e, in particolare, l'articolo 190, comma 5

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, concernente

Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMI")

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante: «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante: «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante: «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante: «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 aprile 2012, n. 81, recante: «Modalita' di accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»

Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, concernente il «Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»

Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante:

Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 441/2023, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2023

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 3558 P- del 14 aprile 2023

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modalita' di accesso e bando di concorso

  1. L'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

  2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all'articolo 190, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

  3. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    NOTE

    Avvertenza:

    - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia ai sensi

    dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

    lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

    e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

    l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della

    legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

    Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

    ministri):

    Art. 17 (Regolamenti) - (Omissis).

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

    regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di

    autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge

    espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

    materie di competenza di piu' ministri, possono essere

    adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

    necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

    dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

    dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

    del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

    (Omissis).

    - Si riporta il testo dell'art. 190 del decreto

    legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del

    personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma

    dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):

    Art. 190 (Accesso al ruolo dei direttivi

    ginnico-sportivi). - 1. L'accesso alla qualifica di vice

    direttore ginnico-sportivo avviene mediante concorso

    pubblico, per titoli ed esami, consistenti in almeno due

    prove scritte e una prova orale, con facolta' di far

    precedere le prove di esame da forme di preselezione, il

    cui superamento costituisce requisito essenziale per la

    successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso

    possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei

    seguenti requisiti:

    a) godimento dei diritti politici

    b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi

    dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.

    127

    c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al

    servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del

    Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo

    17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400

    d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive,

    conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai

    sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,

    dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.

    270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della

    ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione

    delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai

    fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie

    in scienze motorie o sportive conseguite secondo gli

    ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del

    decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

    della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica

    amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di

    equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento,

    lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree

    magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della

    partecipazione ai pubblici concorsi

    e) qualita' morali e di condotta previste

    dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53

    f) gli altri requisiti generali per la

    partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso

    all'impiego nella pubblica amministrazione.

    2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e'

    riservato al personale del Corpo nazionale in possesso,

    alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di

    concorso per la presentazione della domanda di ammissione,

    della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al

    comma 1, ad esclusione dei limiti di eta'. E' ammesso a

    fruire della riserva il personale che, nel triennio

    precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare

    pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Nella

    procedura e' altresi'...

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