DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2016, n. 15 - Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)

Coming into Force10 Febbraio 2016
Published date09 Febbraio 2016
Enactment Date28 Gennaio 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/02/09/16G00021/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.32 del 09-02-2016
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI);

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»);

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2007, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 17 dicembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, della salute, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Il presente decreto disciplina, altresi', il riconoscimento delle qualifiche professionali gia' acquisite in uno o piu' Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonche' i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro.".

Art 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai cittadini italiani che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori del territorio nazionale.

1-ter. Gli articoli da 5-bis a 5-sexies si applicano:

  1. ai cittadini italiani titolari di un qualifica professionale conseguita o riconosciuta in Italia;

  2. ai cittadini italiani o europei che hanno conseguito le qualifiche professionali in piu' di uno Stato membro tra cui l'Italia;

  3. ai cittadini dell'Unione europea legalmente stabiliti in Italia, che richiedono il rilascio di una tessera professionale europea ai fini della libera prestazione di servizi o dello stabilimento in un altro Stato membro.".

Art 3.

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto all'articolo 5-septies in tema di accesso parziale".

Art 4.

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) «formazione regolamentata»: qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, e' specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalita' stabilite dalla legge;

2) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo e legittimo della professione in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;";

3) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) «prova attitudinale»: una verifica riguardante le conoscenze, le competenze e le abilita' professionali del richiedente effettuata dalle autorita' competenti allo scopo di valutare l'idoneita' del richiedente ad esercitare una professione regolamentata;";

4) la lettera n) e' abrogata;

5) dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti:

n-bis) «tirocinio professionale»: un periodo di pratica professionale effettuato sotto supervisione, purche' costituisca una condizione per l'accesso a una professione regolamentata e che puo' svolgersi in forma di tirocinio curriculare o in forma di tirocinio extracurriculare o, laddove previsto, anche in apprendistato;

n-ter) «tessera professionale europea»: un certificato elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, nel territorio dello Stato o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento nel territorio dello Stato;

n-quater) «apprendimento permanente»: l'intero complesso di istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento non formale e informale, intrapresi nel corso della vita, che comporta un miglioramento delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze, che puo' includere l'etica professionale;

n-quinquies) «motivi imperativi di interesse generale»: motivi riconosciuti tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

n-sexies) «Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti o crediti ECTS»: il sistema di crediti per l'istruzione superiore utilizzato nello Spazio europeo dell'istruzione superiore;

n-septies) «legalmente stabilito»: un cittadino dell'Unione europea e' legalmente stabilito nello Stato membro di residenza quando ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale da parte delle Autorita' competenti di detto Stato e non e' soggetto ad alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio della professione sul territorio nazionale. E' possibile essere legalmente stabiliti come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente.".

Art 5.

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

  1. All'articolo 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1:

    1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, per tutte le attivita' che riguardano il settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad accezione di quelle di cui alla lettera l-septies);"

    2) la lettera b) e' abrogata;

    3) alla lettera c), le parole: "alla lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere f) e l-sexies)";

    4) alla lettera f), le parole: "il Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;";

    5) la lettera g) e' abrogata;

    6) alla lettera h), le parole: "il Ministero dell'universita' e della ricerca"sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca";

    7) alla lettera i), le parole: "il Ministero per i beni e le attivita' culturali" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' per le attivita' che riguardano il settore turistico";

    8) alla lettera l) le parole: "il Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero del lavoro e delle politiche sociali" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' per la professione di consulente del lavoro, per le professioni afferenti alla conduzione di impianti...

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