IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera a), che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, concernente «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto 17 novembre 2017 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2018, n. 53, adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;
Considerato che l'articolo 8, comma 6, della suddetta legge n. 124 del 2015 prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura ivi previsti, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2018;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 luglio 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 settembre 2018;
Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2018;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 3:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
2) al comma 1:
2.1. all'alinea le parole: «Al vertice del Corpo nazionale e' posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale - capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «Al vertice del Corpo nazionale e' posto un dirigente generale del Corpo nazionale, che assume la qualifica di capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
2.2. all'alinea le parole: «le funzioni, gia' affidate all'Ispettore generale capo del Corpo, ed in particolare» sono sostituite dalle seguenti: «le seguenti funzioni, ivi comprese quelle gia' affidate all'Ispettore generale capo del Corpo»;
2.3. alla lettera d), le parole: «del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonche'» sono soppresse;
2.4. dopo la lettera e-bis), sono aggiunte le seguenti lettere:
e-ter) ai sensi dell'articolo 748 del codice della navigazione, e' autorita' aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale;
e-quater) esercita la funzione di autorita' competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale di cui all'articolo 26, comma 1;
e-quinquies) rappresenta il Corpo nazionale nelle cerimonie e nei consessi nazionali e internazionali;
e-sexies) in caso di calamita', dispone la mobilitazione delle sezioni operative e delle altre risorse del Corpo nazionale.
;
b) all'articolo 13, comma 2, le parole: «dei prodotti da costruzione» sono sostituite dalle seguenti: «e anche con riferimento ai prodotti impiegati ai fini della sicurezza antincendio.»;
c) all'articolo 14, comma 2, lettera d-bis), dopo le parole: «di incendio» sono aggiunte le seguenti: «e di esplosione»;
d) all'articolo 19, comma 3, le parole: «di urgenza» sono soppresse;
e) all'articolo 29, comma 1, terzo periodo, le parole: «I beni mobili in uso diretto al» sono sostituite dalle seguenti: «Materiali e prestazioni del»;
f) all'articolo 35, comma 1, lettera z), sono aggiunte infine le seguenti parole: «, commi primo, secondo e quarto».