DECRETO 21 gennaio 2015 - Nuove modalita' e termini per il riparto e l'attribuzione a decorrere dall'anno 2014, dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito di procedure di fusione o fusione per incorporazione. (15A00485)

IL DIRETTORE CENTRALE delle finanza locale Visto l'art. 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il quale per favorire le fusioni dei comuni, prevede, per la durata complessiva di dieci anni, appositi contributi straordinari, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68, in base al quale il contributo straordinario previsto dal richiamato art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' erogato dall'anno successivo alla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo. Per le sole fusioni che decorrono dal mese di gennaio dell'anno successivo alla loro istituzione, il contributo straordinario decennale viene erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione;

Visto l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 1, comma 118-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56, introdotto dall'art. 23, comma 1, lettera f-ter), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale prescrive che, a decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'art. 15, comma 3, del citato testo unico o alla fusione per incorporazione di cui all'art. 1, comma 130 della legge n. 56 del 2014, e' commisurato al venti per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro;

Considerato che il successivo comma 2, del richiamato art. 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, prevede, ad eccezione di quanto per esse esplicitamente previsto, che alle fusioni per incorporazione si applicano tutte le norme previste dal citato art. 15, comma 3, del piu' volte richiamato testo unico sull'ordinamento degli enti locali;

Considerato che il comma 3, del medesimo art. 20, stabilisce che le disposizioni previste dal richiamato comma 1 si applicano per le fusioni di comuni istituite negli anni 2012 e successivi;

Visto l'ulteriore comma 4, del richiamato art. 20, il quale rinvia ad un decreto del Ministero dell'interno, di natura non...

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