DECRETO 20 ottobre 2022 - Modalita' di funzionamento del «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico». (22A07028)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», volto al rafforzamento degli interventi pubblici di sostegno al settore biomedico

Viste le disposizioni dettate per la predetta finalita' dallo stesso comma 951, il quale, in particolare, prevede che:

  1. per velocizzare gli interventi nell'ambito del settore biomedicale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le risorse che, nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale

  2. a tal fine, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico», cui sono attribuite anche le risorse da assegnare ai sensi del comma 1-bis del citato art. 42

  3. il Fondo opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione

  4. per la realizzazione dei predetti interventi, il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione Enea tech e biomedical ai sensi del medesimo art. 42 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020

    Visto l'art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 31, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per il trasferimento tecnologico» e che autorizza Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile alla costituzione di una nuova fondazione, denominata «Fondazione Enea tech e biomedical», posta sotto la vigilanza del medesimo Ministero

    Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2021, recante

    Modalita' di funzionamento e di intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione

    , adottato ai sensi dell'art. 42, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

    Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 novembre 2021, con il quale, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modificazioni, e' stato adottato, sentita l'Enea, lo statuto della Fondazione di diritto privato Enea tech e biomedical, allegato al medesimo decreto e parte integrante dello stesso

    Visto il comma 1-bis del precitato art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativo alla destinazione al Fondo per il trasferimento tecnologico di ulteriori somme, nel limite massimo di 400 milioni di euro, a valere sul fondo di cui al comma 3 dell'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, per effetto dell'art. 1, comma 951, legge 30 dicembre 2021, n. 234, al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico

    Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa, in attuazione del quale e' stata dettata la disciplina dello strumento agevolativo dei

    contratti di sviluppo

    Visto l'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 ai sensi del quale le risorse di cui all'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di cui all'art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a finalita' e interventi per i quali il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base della vigente normativa, della Fondazione Enea tech e biomedical, sono accreditate su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa Fondazione

    Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2022, che, in attuazione dell'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, definisce le risorse del «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico», prevedendo, a tal fine, che al predetto fondo sono destinati:

  5. euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00), a valere sul fondo di cui all'art. 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 13

  6. quota parte delle assegnazioni annuali del pertinente capitolo di bilancio del «Fondo per il trasferimento tecnologico» disposte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, corrispondente al 70 (settanta) per cento del relativo ammontare e pari a euro 35.000.000,00

    (trentacinquemilioni/00) per ciascuno degli anni 2022 e 2023

    euro 49.000.000,00 (quarantanovemilioni/00) per il 2024

    euro 56.000.000,00 (cinquantaseimilioni/00) per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035

    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante

    Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59

    Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C198/01, in materia di «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni

    Vista la comunicazione della Commissione europea del 16 dicembre 2021 (2021/C 508/01) recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 508/1 del 16 dicembre 2021

    Vista la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 262/1 del 19 luglio 2016

    Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune...

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