DECRETO 2 aprile 2015, n. 53 - Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130. (15G00065)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: «t.u.b.») e, in particolare: l'articolo 1, comma 2, lettera f), relativo alle attivita' ammesse al mutuo riconoscimento;

l'articolo 18, che disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursale o in regime di libera prestazione di servizi, di attivita' ammesse al mutuo riconoscimento da parte di societa' finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario e controllate da una o piu' banche aventi sede legale nel medesimo Stato;

l'articolo 106, comma 1, che riserva l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;

l'articolo 106, comma 3, in base al quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1 nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico;

l'articolo 112, comma 1, in base al quale i confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e delle riserve di attivita' previste dalla legge;

l'articolo 112, comma 3, che stabilisce che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi riferibili ai volumi di attivita' finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106;

l'articolo 114, comma 1, che attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di disciplinare l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attivita' indicate nell'articolo 106;

l'articolo 114, comma 2, in base al quale le disposizioni del Titolo V, non si applicano ai soggetti individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sentita la Banca d'Italia, gia' sottoposti in base alla legge a forme di vigilanza sull'attivita' finanziaria svolta;

l'articolo 132, che prevede sanzioni penali a carico di chiunque svolga nei confronti del pubblico una o piu' attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero all'articolo 112;

Visto l'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce i limiti di applicabilita' ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis della stessa legge delle disposizioni previste dal Titolo V, t.u.b., per gli intermediari finanziari;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Banca d'Italia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota prot. 17/UCL/2042 del 12 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 1619 del 24 febbraio 2015, Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente regolamento si intende per: a) «t.u.b.», il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

  1. «albo», l'albo di cui all'articolo 106, comma 1, t.u.b.;

  2. «elenco», l'elenco dei confidi di cui all'articolo 112, comma 1, t.u.b.;

  3. «confidi», i soggetti indicati nell'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

  4. «gruppo di appartenenza» o «gruppo», le societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonche' controllate dalla stessa controllante. Ai fini della definizione dell'ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario si applica la delibera del CICR 19 luglio 2005, n. 1058, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 188 del 13 agosto 2005, come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, n. 241, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 68 del 22 marzo 2006, concernente la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche;

  5. «intermediari finanziari», i soggetti autorizzati e iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, comma 1, t.u.b., ad esclusione delle fiduciarie iscritte nella sezione speciale di tale albo;

  6. «intermediari finanziari comunitari», i soggetti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea che esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, le attivita' di cui all'articolo 106, comma 1, t.u.b.;

  7. «societa' cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie», le societa' che, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, hanno per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti e dei titoli individuati dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2006, n. 310, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O. - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: "2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;

  8. "banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;

  9. "banca extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

  10. "banche autorizzate in Italia": le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;

  11. "succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' della banca;

  12. "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le attivita' di: 1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;

    2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");

    3) leasing finanziario;

    4) prestazione di servizi di pagamento come definiti dagli articoli 1 , comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 ;

    5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;

    6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;

    7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

    cambi;

    strumenti finanziari a termine e opzioni;

    contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;

    valori mobiliari;

    8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;

    9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;

    10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";

    11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;

    12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;

    13) servizi di informazione commerciale;

    14) locazione di cassette di sicurezza;

    15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;

  13. "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall' art. 106. h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che: 1) controlla la banca;

    2) e' controllato dalla banca;

    3) e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;

    4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;

    5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;

    h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;

    h-ter) ''moneta elettronica'': il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti...

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