DECRETO 17 marzo 2016 - Recepimento della direttiva 2015/1955/UE della Commissione del 29 ottobre 2015 che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali. (16A03854)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;

Vista la direttiva 2015/1955/UE della Commissione, del 29 ottobre 2013, che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 35, comma 3;

Considerata la necessita' di recepire, in via amministrativa, la direttiva 2015/1955/UE e conseguentemente modificare gli allegati del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

Decreta: Art. 1 All'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rubricato «Condizioni cui debbono soddisfare le sementi», sezione I «Colture erbacee di pieno campo», lettera «B) Cereali», sono apportate le seguenti modificazioni: a) il testo del punto 1. a) - ter e' sostituito dal seguente: "a) - ter Ibridi di Avena nuda, Avena sativa...

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