DECRETO 17 gennaio 2024, n. 32 - Regolamento recante modifiche al decreto 2 novembre 2017, n. 192 sulle procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero e al decreto 15 settembre 2022, n. 188 sulla ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale. (24G00046)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Viste le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare gli articoli 13, comma 4 e 45

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante la riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, di adozione del regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, recante il riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'articolo 14, commi da 17 a 27

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 16 febbraio 2012, n. 51, di adozione del regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la disciplina generale sulla cooperazione per lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 17 che istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 22 luglio 2015, n. 113, di adozione del regolamento recante lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante la disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20

Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) n. 308 del 13 giugno 2023, sottoscritta dal Presidente dell'Autorita' il 6 luglio 2023

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e del 19 dicembre 2023

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023 e la nota di risposta del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 318-P del 12 gennaio 2024

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro degli affari esteri e della

cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192

1. Al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»

b) al preambolo:

1) il secondo ed il terzo «Visto» sono sostituiti dai seguenti:

Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare l'articolo 13, comma 4;

2) il settimo ed il tredicesimo «Visto» sono soppressi

3) dopo il diciassettesimo «Visto» e' inserito il seguente:

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

4) dopo l'ultimo «Visto» sono inserite le seguenti premesse:

Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) n. 308 del 13 giugno 2023, sottoscritta dal Presidente dell'Autorita' il 6 luglio 2023

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e del 19 dicembre 2023

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 1988, effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023;

c) all'articolo 1:

1) al comma 1 e al comma 2, lettera b), le parole «18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023, n. 36»

2) al comma 2:

2.1) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:

g) "contratti": contratti di appalto pubblico, di partenariato pubblico privato e di concessione da svolgersi all'estero ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del codice;

2.2) alla lettera h), la parola «procedimento» e' sostituita dalla seguente «progetto»

3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

2-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 5, 5-bis e 6, e dall'articolo 6, le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) ai contratti esclusi dall'applicazione delle direttive europee

b) ai contratti attivi

c) ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano la possibilita' di guadagno economico, anche indiretto

d) ai contratti di societa'

e) alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi o forniture.

d) all'articolo 2:

1) al comma 2, le parole da «, in particolare» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «garantendo il rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, commi da 1 a 4, e 10 del codice. Le disposizioni del presente regolamento si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice.»

2) al comma 4, le parole «all'articolo 30, commi 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei documenti contrattuali sono inserite, in quanto compatibili con la legge applicabile ai sensi del comma 6, clausole di effetto analogo a quello delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, del codice.»

3) al comma 5, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di trasparenza sono disciplinati dalla normativa italiana, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24.»

4) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

5-bis. I contratti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettere a), b) e c), che offrono opportunita' di guadagno economico, anche indiretto, sono affidati tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice.

e) all'articolo 3:

1) alla rubrica, dopo la parola «appaltanti» sono inserite le seguenti: «ed enti concedenti»

2) al comma 1, dopo la parola «appaltante» sono inserite le seguenti: «e puo' affidare contratti di concessione»

3) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: «2. I centri interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 svolgono le funzioni di centrali di committenza nell'ambito del Paese dove hanno sede per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro, salva la possibilita' per il Ministero di disporre la centralizzazione dell'acquisizione di ulteriori contratti, anche in relazione a specifiche iniziative o aree geografiche.

2-bis. Fermo restando quanto disposto al comma 3, i contratti di qualsiasi importo volti a individuare gli intermediari commerciali con cui cooperare per la presentazione delle domande di visti di circolazione e di soggiorno in Italia sono affidati dal Ministero, anche avvalendosi di una centrale di committenza iscritta nell'elenco di cui all'articolo 63 del codice. In casi eccezionali, il Ministero, con provvedimento motivato, puo' autorizzare una centrale di committenza di cui ai commi 1, secondo periodo, o 2, primo periodo ad affidare uno o piu' contratti di cui al primo periodo.»

4) al comma 3, dopo le parole «dell'Unione europea», sono inserite le seguenti: «o dell'Associazione europea di libero scambio»

f) alla rubrica del capo II, la parola «Procedure» e' sostituita dalle seguenti: «Progettazione e procedure»

g) al capo II, all'articolo 4 e' premesso il seguente:

Art. 3-bis (Progettazione). - 1. Prima dell'affidamento di un contratto di lavori, il RUP stabilisce caratteristiche, requisiti e limiti economici degli interventi, nonche' gli elaborati necessari per la progettazione.

2. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria puo' essere omesso il progetto di fattibilita' tecnico-economica, a condizione che il progetto esecutivo...

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