DECRETO 11 agosto 2017 - Criteri, procedure e modalita' di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e riparto delle risorse finanziarie tra le regioni interessate. (17A07222)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, che dispone che i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria operano in qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli allegati 1 e 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, recanti, rispettivamente l'«elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016» e l'«elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante «nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», che, tra l'altro, introduce alcune modificazioni e integrazioni al citato decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto l'art. 18-undecies del predetto decreto-legge n. 8 del 2017, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 anche a territori della Regione Abruzzo non compresi tra i comuni ivi indicati negli allegati 1 e 2, introducendo pertanto al decreto-legge n. 189 del 2016 l'allegato 2-bis, recante l'«Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017», e prevedendo che il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis;

Visto, in particolare, l'art. 7-bis del medesimo decreto-legge n. 8 del 2017, che introduce nel citato decreto-legge n. 189 del 2016 l'art. 20-bis, recante «Interventi volti alla ripresa economica»;

Visto il comma 1 del predetto art. 20-bis, che dispone che, al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonche' delle imprese che svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, nonche', ai sensi del citato art. 18-undecies del decreto-legge n. 8 del 2017, all'allegato 2-bis allo stesso decreto-legge, sono concessi, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017, alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente»;

Visto il comma 2 del medesimo art. 20-bis, che prevede che i criteri, le procedure, le modalita' di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le regioni...

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