Interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti l'evento sismico che il giorno 9 settembre 1998 ha colpito il territorio delle province di Potenza e Cosenza. (Ordinanza n. 2847)

IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito con modificazioni della legge 30 giugno 1995, n. 265; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Potenza e Cosenza colpito dall'evento sismico del giorno 9 settembre 1998; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione immediata degli interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati al soccorso della popolazione, alla salvaguardia della pubblica incolumita', all'avvio del ritorno alle normali condizioni di vita; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone: Art. 1.

  1. I presidenti delle regioni Basilicata e Calabria sono nominati commissari delegati per l'attuazione degli interventi volti a salvaguardare l'incolumita' pubblica e privata, a ripristinare lo stato dei luoghi ed avviare il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazionieliminando situazioni di pericolo esistenti, nei sottoindicati comuni colpiti dall'evento sismico del 9 settembre 1998: Provincia Potenza: Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Cersosimo, Episcopia, Fardella, Francavilla sul Sinni, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Noepoli, Rivello, Rotonda, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Terranova di Pollino, Trecchina, Viggianello.

    Provincia Cosenza: Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno, Tortora.

  2. Restano escluse dalle competenze dei commissari quelle dei prefetti di cui al successivo art. 7.

  3. Per l'espletamento dell'attivita' tecnicoamministrativa connessa all'attuazione degli interventi, i commissari delegati si avvalgono degli uffici competenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

  4. Ciascun commissario delegato per l'espletamento dell'incarico puo' nominare un vicecommissario.

    Art. 2.

  5. I commissari delegati, avvalendosi del comitato tecnicoscientifico di cui al successivo comma 3, predispongono - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - un piano di primi interventi urgenti, comprensivo anche degli interventi di demolizione, puntellamento, e transennamento delle infrastrutture e degli edifici privati e pubblici e di fruizione pubblica danneggiati dal sisma, nonche' quelli per i dissesti idrogeologici causati o aggravati dal sisma. Nel piano sono ricompresi anche interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico degli edifici pubblici e delle infrastrutture danneggiate. Possono essere ricompresi nel piano e attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati con fondi comunitari o con le disponibilita' delle amministrazioni pubbliche.

    Il piano puo' essere attuato anche per stralci da predisporre tra 15 e 20 giorni dalla data della presente ordinanza relativi agli interventi di somma urgenza. Nel piano vengono, altresi', individuati i soggetti attuatori degli interventi.

  6. Per gli eventuali interventi urgenti sui beni demaniali e sui beni del patrimonio storico e artistico danneggiati dal sisma finanziati a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei beni culturali ed ambientali si applicano le procedure e le deroghe di cui ai successivi articoli 4 e 5.

  7. Per la valutazione dei danni e per la definizione e prescrizione tecnica degli interventi necessari al recupero con miglioramento sismico degli edifici pubblici e delle infrastrutture, i commissari delegati si avvalgono di un comitato tecnicoscientifico presieduto dal direttore del servizio sismico nazionale o da un suo delegato, e composto da otto tecnici designati, uno per ciascuno. dai Gruppi nazionali per la difesa dai terremoti (G.N.D.T.) e per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche (G.N.D.C.I) del Consiglio nazionale delle ricerche, dalle regioni Basilicata e Calabria, dalle sopraintendenze di Potenza e Cosenza per i beni ambientali e architettonici e dai provveditorati alle opere pubbliche per la Basilicata e Calabria 4. Il Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche...

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