Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici, che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006. (Ordinanza n. 3531).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;

Considerato che i detti eventi calamitosi hanno provocato l'allagamento di alcuni centri abitati, nonche' frane e smottamenti, con movimento di detriti, fango e massi, con conseguente pericolo per la pubblica incolumita', causando ingenti danni alla viabilita', alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;

Considerato che la natura e la particolare intensita' degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate, e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Acquisita l'intesa della regione Calabria con nota del 6 luglio 2006;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

  1. Il Presidente della Regione Calabria e' nominato Commissario delegato per gli eventi meteorologici di cui in premessa, e provvede alla individuazione dei comuni colpiti dagli eventi stessi, alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.

  2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale dell'opera di uno o piu' soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni, nonche' della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

  3. Il Commissario delegato in particolare provvede:

    1. alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;

    2. al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria della viabilita', degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza dei luoghi, nonche' alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici.

    3. all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo ove ubicare i fanghi i detriti e i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 6, definendo d'intesa con il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Calabria le modalita' per il definitivo smaltimento.

  4. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da destinare per le finalita' di cui alla presente ordinanza da trasferire al Commissario delegato.

  5. Il Commissario delegato provvede altresi' al rimborso delle spese sostenute dai comuni e dall'Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia, nonche' da altri enti ed amministrazioni impegnate nelle fasi della prima emergenza.

  6. lI Commissario delegato ed il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvedono ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

  7. L'Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 8, e' autorizzato ad effettuare i rimborsi in favore della Croce Rossa Italiana, nonche' degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari della predetta associazione direttamente attivati in relazione alla particolare...

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