D.M. 2 luglio 2012

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Arch. loc. e cond. 1/2013
Legislazione
e documentazione
I
D.M. 2 luglio 2012. Adeguamento dei limiti di reddito per l’am-
missione al patrocinio a spese dello Stato (Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 250 del 25 ottobre 2012).
L’importo di euro 10.628,16, indicato nell’art. 76, comma 1, del
D.P.R. n. 115/02, così come adeguato con decreto del 20 gennaio
2009, è aggiornato in euro 10.766,33.
II
D.M. 31 luglio 2012. Pagamento di f‌itti, censi, canoni, livelli e
simili, da parte delle amministrazioni statali, adottato ai sen-
si dell’articolo 4, comma 46, della legge 12 novembre 2011, n.
183 (legge di stabilità 2012) (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n.
233 del 5 ottobre 2012).
1. (Trasferimento delle funzioni). 1. A decorrere dal 1° novem-
bre 2012, le Amministrazioni statali provvedono direttamente al
pagamento dei f‌itti, censi, canoni, livelli e simili, subentrando,
dalla medesima data, al Ministero dell’economia e delle f‌inanze -
Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei
servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro.
2. Dalla data indicata al comma 1 le Amministrazioni statali
interessate subentrano anche nei contenziosi relativi alle funzio-
ni di cui al presente decreto.
2. (Modalità di trasferimento). 1. Per consentire l’espletamen-
to delle funzioni di cui all’articolo 1 sono trasferiti alle predette
Amministrazioni i relativi archivi di atti, documenti e dati. Tutta
la documentazione, ivi compresa quella relativa ai procedimenti
non ancora def‌initi all’atto del trasferimento, è trasmessa, con
appositi elenchi, a cura del Ministero dell’economia e delle f‌i-
nanze - Dipartimento dell’amministrazione generale, del perso-
nale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro, alle
singole Amministrazioni competenti al pagamento.
2. Al f‌ine di assicurare la continuità dei pagamenti, il Mini-
stero dell’economia e delle f‌inanze - Dipartimento dell’ammini-
strazione generale, del personale e dei servizi - direzione cen-
trale dei servizi del Tesoro provvede, nel rispetto delle relative
scadenze, agli adempimenti connessi al pagamento delle rate,
f‌ino alla data del 31 ottobre 2012 e trasmette la documentazione
all’Amministrazione subentrante.
III
D.L.vo 7 settembre 2012 , n. 155. Nuova organizzazione dei
tribunali ordinari e degli uff‌ici del pubblico ministero, a nor-
ma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011,
n. 148 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 213 del 12 settembre
2012).
1. (Riduzione degli uff‌ici giudiziari ordinari). 1. Sono soppressi
i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Re-
pubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
2. (Modif‌iche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposi-
zioni di coordinamento). 1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a)la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 1 del
presente decreto;
b)le tabelle B e C sono soppresse;
c)gli articoli 48 bis, 48 ter, 48 quater, 48 quinquies e 48 sexies
sono abrogati.
2. Il tribunale di Giugliano in Campania è rinominato in «tri-
bunale di Napoli nord».
3. (Modif‌iche alla legge 26 luglio 1975, n. 354). 1. La tabella A
allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituita dalla tabella
di cui all’allegato 2 del presente decreto.
4. (Modif‌iche al decreto del Presidente della Repubblica 30 ago-
sto 1951, n. 757, e disposizioni di coordinamento). 1. La tabella
1951, n. 757, è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 3 del pre-
sente decreto.
2. Per la costituzione delle sezioni di Corte d’assise e di Cor-
te d’assise d’appello, nonchè per la variazione del numero dei
giudici popolari da comprendere nelle liste generali previste
dall’articolo 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287, continuano a
trovare applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2 bis e 6
bis della predetta legge.
5. (Magistrati e personale amministrativo in servizio presso gli
uff‌ici giudiziari soppressi). 1. I magistrati assegnati agli uff‌ici
giudiziari soppressi entrano di diritto a far parte dell’organico
dei tribunali e delle procure della Repubblica cui sono trasferite
le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successi-
ve vacanze. I magistrati che esercitano le funzioni, anche in via
non esclusiva, presso le sezioni distaccate soppresse si intendo-
no assegnati alla sede principale del tribunale. I magistrati già
assegnati a posti di organico di giudice del lavoro, nei tribunali
divisi in sezioni fanno parte della sezione incaricata della trat-
tazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e
assistenza obbligatorie.
2. L’assegnazione prevista dal comma 1 non costituisce asse-
gnazione ad altro uff‌icio giudiziario o destinazione ad altra sede
ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo
31 maggio 1946, n. 511, nè costituisce trasferimento ad altri effetti
e, in particolare, agli effetti previsti dall’articolo 194 del regio de-
creto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall’articolo 13 della legge 2 aprile
1979, n. 97, come sostituito dall’articolo 6 della legge 19 febbraio
1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge
condizioni ivi stabilite, nel caso di f‌issazione della residenza in
una sede di servizio diversa da quella precedente determinata
dall’applicazione delle disposizioni del presente decreto.
3. I magistrati trasferiti d’uff‌icio a norma dell’articolo 1 della
legge 4 maggio 1998, n. 133, alle sedi disagiate soppresse possono
chiedere di essere riassegnati alla sede di provenienza, con le
precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con

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