IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 77, comma 1° e 87 comma 5°, della Costituzione;
Visto l'art. 4 della legge 4 maggio 1951, n. 383;
Visto l'art. 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Guardasigilli di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:
Art
1.
Le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite dalle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, ed M allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.
Per gravi esigenze del servizio il procuratore generale puo' applicare temporaneamente alle procure della Repubblica nelle sedi delle corti di assise di primo grado magistrati appartenenti ad altri uffici del pubblico ministero del distretto.
Art
2.
Il numero delle corti di assise, quello delle corti di assise di appello, le loro rispettive sedi e circoscrizioni e il numero dei giudici popolari, sono stabiliti nella tabella N allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.
Art
3.
Nulla e' innovato per quanto riguarda i magistrati ed i funzionari di cancelleria addetti al Ministero di grazia e giustizia, continuando ad applicarsi, rispettivamente, la tabella N allegata all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e la tabella A, annessa al regio decreto 8 agosto 1942, n. 1881.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Gressoney, addi' 30 agosto 1951 EINAUDI DE GASPERI - ZOLI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 27. - CARLOMAGNO