D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
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Rivista penale 1/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
12 infermieri a tempo pieno;
6 OSS a tempo pieno;
2 medici psichiatri a tempo pieno con reperibilità medico-
psichiatrica notturna e festiva;
1 educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica a tem-
po pieno;
1 psicologo a tempo pieno;
1 assistente sociale per fasce orarie programmate;
1 amministrativo per fasce orarie programmate.
Nelle ore notturne è garantita la presenza di almeno 1 infer-
miere e 1 OSS.
La responsabilità della gestione all’interno della struttura è
assunta da un medico dirigente psichiatra.
Organizzazione del lavoro
L’organizzazione del lavoro si fonda sui principi del governo
clinico (governance clinico-assistenziale), in base ai quali le
organizzazioni sanitarie devono impegnarsi per il miglioramento
continuo della qualità dei servizi e del raggiungimento di stan-
dard assistenziali elevati.
Strumenti del governo clinico sono le linee guida professio-
nali e i percorsi assistenziali.
In base a quanto sopra, le strutture residenziali, nell’ambito
delle direttive dei Dipartimenti di salute mentale, adottano linee
guida e procedure scritte di consenso professionale.
Le procedure scritte si riferiscono almeno alle seguenti te-
matiche:
definizione dei compiti di ciascuna figura professionale;
modalità d’accoglienza del paziente;
valutazione clinica e del funzionamento psico-sociale;
definizione del programma individualizzato;
criteri per il monitoraggio e la valutazione periodici dei trat-
tamenti terapeutico/riabilitativi;
gestione delle urgenze/emergenze;
modalità di raccordo col Dipartimento Cure primarie per ga-
rantire l’assistenza di base ai pazienti ricoverati nella struttura;
modalità e criteri di raccordo con gli altri servizi del Diparti-
mento di salute mentale, i servizi per le tossicodipendenze, altri
servizi sanitari, i servizi degli enti locali, le cooperative sociali,
l’associazionismo, al fine programmare le attività di recupero e
di inclusione sociale dei pazienti, una volta revocata la misura di
sicurezza detentiva;
modalità di attivazione delle Forze dell’Ordine, nelle situa-
zioni di emergenza attinenti alla sicurezza.
Le Regioni adottano un piano di formazione del personale
delle strutture sanitarie residenziali oggetto del presente docu-
mento, mirato ad acquisire e a mantenere competenze cliniche,
medico legali e giuridiche, con particolare attenzione ai rapporti
con la Magistratura di sorveglianza, specifiche per la gestione dei
soggetti affetti da disturbo mentale autori di reato.
IV
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 245 del 19
ottobre 2012), convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre
2012, n. 221 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 294
del 18 dicembre 2012).
(Estratto)
SEZIONE I
AGENDA E IDENTITÀ DIGITALE
4. (Domicilio digitale del cittadino). 1. Dopo l’articolo 3 del de-
creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:
«Art. 3 bis. (Domicilio digitale del cittadino). - 1. Al fine di
facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e
cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica ammi-
nistrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio
indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi del-
l’articolo 16 bis, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, quale suo domicilio digitale.
2. L’indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell’Anagrafe nazio-
nale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte
le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici
servizi.
3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Mi-
nistro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il
Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, sentita l’Agenzia
per l’Italia digitale, sono definite le modalità di comunicazione,
variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da par-
te del cittadino, nonchè le modalità di consultazione dell’ANPR
daparte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del repe-
rimento del domicilio digitale dei propri utenti.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista
dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o
di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche
e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cit-
tadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso
1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra
forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli
per il destinatario. L’utilizzo di differenti modalità di comunica-
zione rientra tra i parametri di valutazione della performance
dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legi-
slativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4 bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le
amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai citta-
dini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi,
ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata
con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti
sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predi-
sposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.
4 ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis soddisfano a tutti
gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione
dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia
analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifi-
chi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato
predisposto e conservato presso l’amministrazione in conformità
alle regole tecniche di cui all’articolo 71.
4 quater. Le modalità di predisposizione della copia ana-
logica di cui ai commi 4 bis e 4 ter soddisfano le condizioni di
cui all’articolo 23 ter, comma 5, salvo i casi in cui il documento
rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata
dall’amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.
5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
5. (Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi
delle imprese e dei professionisti). 1. L’obbligo di cui all’articolo
16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come
modificato dall’articolo 37 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
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