DECRETO 23 luglio 1998 - Emissione dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" (CTZ-18) con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 gennaio 2000

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma, dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 luglio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi gia' effettuati, a lire 59.106 miliardi e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro "zero coupon" della durata di diciotto mesi "CTZ - 18"; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante, fra l'altro, disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato; Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13 concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole.

Decreta: Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una prima tranche di "CTZ-18", con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 gennaio 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione e' prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno consegnentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto e' di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito e' rappresentata da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verra'...

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