Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalita' applicabili ai mutui da concedere agli enti locali, al fine di ottenere uniformita' di trattamento; Visto il decreto del 10 maggio 1999, con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; Ritenuta l'opportunita' di modificare le condizioni di cui al predetto decreto ministeriale 10 maggio 1999, fissando a tal fine nuovi livelli massimi piu' rappresentativi dei livelli di mercato; Decreta:

Art. 1.

  1. I mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

    Art. 2.

  2. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso fisso, e' fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime

    1. fino a 10 anni: Interest Rate Swap 7 anni + 0,20%; b) fino a 15 anni: Interest Rate Swap 10 anni + 0,25%; c) oltre 15 anni: Interest Rate Swap 12 anni + 0,40%.

  3. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a sei mesi rilevato alle ore 11 del giorno lavorativo precedente quello di stipula del contratto di mutuo. I...

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