Corte di Cassazione Penale sez. un., 4 gennaio 2018, n. 111 (C.C. 30 novembre 2017)

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Rivista penale 2/2018
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 4 GENNAIO 2018, N. 111
(C.C. 30 NOVEMBRE 2017)
PRES. CANZIO – EST. PETRUZELLIS – P.M. BALSAMO (DIFF.) – RIC. GATTUSO
Misure di prevenzione y Appartenenti ad associa-
zioni maf‌iose y Requisito della “attualità” della pe-
ricolosità del proposto y Accertamento y Necessità.
. Nel procedimento applicativo delle misure di preven-
zione personali agli indiziati di “appartenere” ad una
associazione di tipo maf‌ioso, è necessario accertare il
requisito della “attualità” della pericolosità del propo-
sto. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, art.
6; d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 7) (1)
(1) Sulla questione di particolare interesse sottoposta alle SS.UU. si
sono delineati tre orientamenti. Secondo il primo, al quale sembra
aderire la pronuncia in epigrafe, in relazione alle pronunce interve-
nute successivamente all’entrata in vigore del D.L.vo n. 159/2011, ai
f‌ini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di ap-
partenenti ad associazioni di tipo maf‌ioso, non è necessaria alcuna
particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta
che l’appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussista-
no elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta
meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal
f‌ine il mero decorso del tempo dall’adesione al gruppo o dalla concre-
ta partecipazione alle attività associative. In tal senso, ex multis, si
vedano; Cass. pen., sez. II, 14 aprile 2017, n. 18756, in questa Rivista
2017, 1004; Cass. pen., sez. V, 5 dicembre 2016, n. 51735, in www.
latribunaplus.it e Cass. pen., sez. VI, 13 dicembre 2016, n. 52775,
in questa Rivista 2017, 577. Altro indirizzo, anche precedente alla
modif‌ica normativa predetta, sostiene che la presunzione della pe-
ricolosità non sia assoluta e sia destinata ad attenuarsi, facendo
risorgere la necessità di una specif‌ica motivazione, quando più gli
elementi rilevatori dell’inserimento nel sodalizio siano lontani nel
tempo rispetto al momento del giudizio. Così, v. Cass. pen., sez. VI,
12 luglio 2017, n. 33923, in www.latribunaplus.it; Cass. pen., sez. V, 8
giugno 2017, n. 28624, ibidem e Cass. pen., sez. VI, 12 dicembre 2016,
n. 52607, in questa Rivista 2017, 904. Inf‌ine, un terzo orientamento,
anch’esso antecedente alle modif‌iche di cui al D.L.vo n. 159/2011,
ritiene che, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra
l’accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di pre-
venzione, è onere del giudice compiere l’accertamento dell’attualità
della pericolosità sociale in rapporto ai tre indicatori fondamentali,
costituiti dal livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa
attività del gruppo criminoso, dalla tendenza del gruppo di riferi-
mento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonché dalla
manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto
di comportamenti denotanti l’abbandono delle logiche criminali in
precedenza condivise. In tal senso, si esprimono Cass. pen., sez. II,
23 febbraio 2017, n. 8921, in questa Rivista 2017, 904; Cass. pen., sez.
VI, 15 dicembre 2016, n. 53157, in www.latribunaplus.it e Cass. pen.,
sez. I, 5 giugno 2014, n. 23641, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto del 28 gennaio 2015 il Tribunale di Reg-
gio Calabria ha imposto nei confronti di Carmelo Gattuso
la misura della sorveglianza speciale per un periodo di
anni tre, con obbligo di residenza e del versamento di una
cauzione; gli indicatori della pericolosità, inquadrabili
nella categoria soggettiva di cui all’art. 4, comma 1, lett.
a), D.L.vo del 6 settembre 2011, n. 159, sono stati desunti
dalla presenza di due procedimenti penali a suo carico. Il
primo, conclusosi con la condanna alla pena di anni uno
e mesi sei di reclusione, sospesa alle condizioni di legge,
per il reato di cui all’art. 12-quinques D.L. 8 giugno 1992,
n. 306, conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, aggravato
ai sensi dell’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, la cui consumazione si colloca
il 26 marzo 2010; il secondo, riguardante l’accusa di parte-
cipazione ad associazione a delinquere di stampo maf‌ioso,
individuabile nella organizzazione territoriale locale di
‘ndrangheta la cui attività si sviluppa nella zona calabrese
di Oliveto, reato per il quale l’interessato era stato rinviato
a giudizio nel corso del 2011, e dal quale è stato assolto
in entrambi i gradi di merito, per non aver commesso il
fatto. Tale decisione non è def‌initiva, essendo intervenuto
annullamento della sentenza di secondo grado con pro-
nuncia sez. l, n. 55359 del 17 giugno 2016.
In relazione ad entrambe le accuse l’interessato risulta
aver subito custodia cautelare complessivamente per un-
dici mesi, con riguardo ai fatti per cui ha riportato con-
danna, e successivamente per un periodo imprecisato, in
relazione all’imputazione associativa, dalla quale è stato
successivamente assolto. La Corte di appello di Reggio
Calabria con decreto dello aprile 2016 ha parzialmente re-
spinto l’appello proposto e, confermata l’imposizione della
misura, ne ha ridotto la durata ad anni due.
Richiamati i principi in tema di presupposti applicati-
vi della misura di prevenzione personale, con riferimento
alla necessità di individuare indizi di appartenenza alla
compagine illecita, il citato provvedimento evidenzia gli
elementi di fatto in forza dei quali ritiene presente tale
estremo e richiama a tal f‌ine le intercettazioni telefoniche
relative a conversazioni svolte nel corso del 2008, già va-
lutate nell’ambito del giudizio di merito, per desumere la
sussistenza della condizione legittimante in ragione della
natura delle comunicazioni intercorse tra il proposto ed
esponenti di vertice della compagine illecita, attinenti a
circostanze rilevanti per la sopravvivenza del gruppo, la cui
solidità, in quel tessuto sociale, si ritiene dato acquisito.
In punto di attualità della conseguente pericolosità il
decreto opera un richiamo al principio ermeneutico, fon-

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