Corte di Cassazione Penale sez. VI, 9 novembre 2015, n. 44765 (ud. 15 settembre 2015)

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Rivista penale 1/2016
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 9 NOVEMBRE 2015, N. 44765
(UD. 15 SETTEMBRE 2015)
PRES. CONTI – EST. CITTERIO – P.M. SALVIANO (DIFF.) – RIC. X
Violazione degli obblighi di assistenza familia-
re y Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza y
Assegno di mantenimento y Determinazione y Ge-
nitore naturale lavoratore non aff‌idatario di f‌iglio
minore y Fattispecie in cui è stato escluso il reato
suddetto.
. In assenza di diversa specif‌ica indicazione del giudice
civile, in sede di determinazione dell’assegno di man-
tenimento, nel caso di genitore naturale lavoratore non
aff‌idatario l’importo degli assegni familiari destinati al
f‌iglio minore concorre ad integrare la somma alla cui
periodica corresponsione lo stesso è obbligato (Sulla
base di questo principio la S.C. ha escluso la sussisten-
za in capo al genitore obbligato al mantenimento della
f‌iglia minore del reato di violazione degli obblighi di as-
sistenza familiare) (Mass. Redaz.) (c.p., art. 570; c.p.,
art. 81) (1)
(1) Giurisprudenza consolidata della Suprema Corte nel senso che
lo stato di bisogno e l’obbligo del genitore di contribuire al manteni-
mento dei f‌igli minori non vengono meno quando gli aventi diritto
siano assistiti economicamente da terzi, anche in relazione alla per-
cezione di eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza.
Così si vedano Cass. pen., sez. VI, 21 gennaio 2009, n. 2736, in questa
Rivista 2009, 1503; Cass. pen., sez. VI, 25 maggio 2007, n. 20636, ivi
2008, 210 e Cass. pen., sez. VI, 15 gennaio 2004, n. 715, in Ius&Lex dvd
n. 1/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. X è imputato di aver fatto mancare i mezzi di sus-
sistenza alla f‌iglia minore, omettendo di corrispondere la
somma di 350 euro/mese stabilita dal Giudice civile con
provvedimento del 13 maggio 2008 (art. 81, 570.1 e .2 n.
2 c.p.): ciò “in data antecedente e prossima alla querela
del 4 dicembre 2008 e con condotta permanente almeno
f‌ino all’aprile 2009”. Condannato in primo grado (anche
con risarcimento del danni in favore della parte civile e
assegnazione di provvisionale di euro 6.000), con sentenza
del 19 febbraio – 3 marzo 2015 è stato assolto dalla Corte
d’appello di Palermo, perché il fatto non sussiste.
I Giudici del secondo grado di merito osservavano che
dalle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari dalla
ex-convivente di X, acquisite sull’accordo delle parti, era
emerso come, nata la minore nel 2002, dal dicembre di
quell’anno l’odierno imputato aveva versato spontanea-
mente la somma mensile di euro 207 come contributo vo-
lontario per il suo mantenimento e che ciò escludeva l’a-
ver fatto mancare i mezzi di sussistenza già dalla nascita.
Contestualmente al successivo provvedimento giudiziale
nel 2008, anche gli assegni familiari che componevano lo
stipendio di X (ammontanti a 137,5 euro/mese) erano sta-
ti versati direttamente alla madre della minore. Quindi: da
un lato nessun dolo di far mancare i mezzi di sussistenza
(attesa l’attivazione spontanea già dal 2003), dall’altro
disponibilità complessiva nella genitrice di somma cor-
rispondente a quella stabilita dal Giudice civile. Nella
sentenza del Tribunale si argomentava delle attività lavo-
rative svolte dall’imputato e dell’insuff‌icienza della sola
somma di euro 207/mese a concretizzare i mezzi di sussi-
stenza, dandosi atto che all’udienza del 4 maggio 2009 la
parte civile aveva affermato la permanenza dell’inadempi-
mento. Il primo Giudice non risulta aver affrontato, né in
fatto né in diritto, l’aspetto relativo agli assegni familiari.
2. Ricorre la parte civile, enunciando due motivi:
violazione di legge e vizi alternativi della motivazione
In relazione all’art. 570, 1 e 2 comma n. 2 c.p.; secondo
il ricorrente, i mezzi di sussistenza andavano parametra-
ti al reddito dell’obbligato e alla quantif‌icazione operata
dal Giudice civile; l’importo degli assegni familiari doveva
considerarsi del tutto autonomo rispetto all’adempimento
dello specif‌ico obbligo in relazione ai mezzi di sussistenza,
la loro assegnazione diretta al coniuge aff‌idatario trovan-
do fondamento in specif‌ica norma di legge (art. 211 legge
151/1975); quindi: irrilevanza della somma di 137,5 euro
al concorrere all’adempimento proprio dell’obbligo di sus-
sistenza; motivazione assertiva sulla suff‌icienza della sola
somma di 207 euro/mese ad assicurare quest’ultima;
medesimi vizi per essere stato il fatto qualif‌icato ai sen-
si dell’art. 570 c.p. anziché dell’art. 3 (e 4) legge 54/06,
atteso che la mancata coincidenza tra quanto previsto dal
Giudice e quanto in concreto corrisposto da X avrebbe do-
vuto essere oggetto di riqualif‌icazione d’uff‌icio anche nel
caso di esclusione dello stato di bisogno, dall’imputazione
già risultando in fatto la concorrente contestazione, anche
più favorevole in termini sanzionatori.
3. Il difensore dell’imputato ha depositato memoria per
la reiezione del ricorso.
Evidenzia che nel caso di specie i genitori non erano
coniugati, per cui difettava il presupposto (l’essere coniu-
ge) previsto dall’art. 211 legge 151/1975, sicché lo storno
degli assegni familiari era stato operato dall’imputato in
base a propria spontanea e non dovuta attivazione: tale
somma quindi in ogni caso costituiva parte del suo com-
plessivo adempimento dell’obbligo di fornire i mezzi di

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