LEGGE 8 febbraio 2006, n. 54 - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli

Coming into Force16 Marzo 2006
Enactment Date08 Febbraio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/03/01/006G0070/CONSOLIDATED/20180322
Published date01 Marzo 2006
Official Gazette PublicationGU n.50 del 01-03-2006
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Modifiche al codice civile

  1. L'articolo 155 del codice civile e' sostituito dal seguente:

    Art. 155 (Provvedimenti riguardo ai figli). - Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

    Per realizzare la finalita' indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilita' che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalita' della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresi' la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

    La potesta' genitoriale e' esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice puo' stabilire che i genitori esercitino la potesta' separatamente.

    Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalita', da determinare considerando:

    1) le attuali esigenze del figlio;

    2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

    3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

    4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

    5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

    L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

    Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente...

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