LEGGE 19 maggio 1975, n. 151 - Riforma del diritto di famiglia

Coming into Force20 Settembre 1975
Enactment Date19 Maggio 1975
Published date23 Maggio 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/05/23/075U0151/CONSOLIDATED/19820407
Official Gazette PublicationGU n.135 del 23-05-1975
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'articolo 45 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e' sostituito dal seguente:

"Art. 45 - Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto. - Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio e' stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore".

Art 2.

L'articolo 51 del codice civile sostituito dal seguente:

"Art. 51 - Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente. - Il coniuge dell'assente, oltre cio' che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, puo' ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entita' del patrimonio dell'assente".

Art 3.

Il primo comma dell'articolo 81 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 81 - Risarcimento dei danni. - La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di eta' o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa.

Il danno e' risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti".

Art 4.

L'articolo 84 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 84 - Eta'. - I minori di eta' non possono contrarre matrimonio. - Il tribunale su istanza dell'interessato, accertata la sua maturita' psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, puo' con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto puo' essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando e' decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo".

Art 5.

L'articolo 87 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 87 - Parentela, affinita', adozione e affiliazione. - Non possono contrarre matrimonio fra loro:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o

per il quale e' stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l'adottato e i figli dell'adottante;

9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione.

I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3), 5), 6), 7), 8) e 9), anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione puo' essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4), quando l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo. Il decreto e' notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84".

Art 6.

L'articolo 89 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 89 - Divieto temporaneo di nuove nozze. - Non puo' contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, eccettuato il caso in cui il matrimonio e' stato dichiarato nullo, ai sensi dell'articolo 122, per l'impotenza, anche soltanto di generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare il matrimonio quando e' inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza e' terminata".

Art 7.

L'articolo 90 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 90 - Assistenza del minore. - Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali".

Art 8.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 97 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 97 - Documenti per la pubblicazione. - Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonche' ogni altro documento necessario a provare la liberta' degli sposi.

Coloro che esercitano o hanno esercitato la potesta'...

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